
Il consigliere può accedere agli atti detenuti dagli uffici comunali, se necessari al corretto esercizio della funzione, anche qualora trattasi di atti di gara.

Il consigliere può accedere agli atti detenuti dagli uffici comunali, se necessari al corretto esercizio della funzione, anche qualora trattasi di atti di gara.

Sembra ammissibile l’utilizzo di postazioni informatiche presso i locali dell’ente per l’accesso ai dati di sintesi, mentre è demandata all’ente la valutazione dell’opportunità di consentire ai consiglieri comunali l’accesso a tali dati da remoto.