Licenziamento per Giusta causa – Utilizzo improprio permessi ex Legge 104/1992 – Corte di Cassazione sentenza n. 6488/2024

Licenziamento per Giusta causa – Utilizzo improprio permessi ex Legge 104/1992 - Corte di Cassazione sentenza n. 6488/2024

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito che può costituire giusta causa di licenziamento l’utilizzo, da parte del dipendente, che si assenta dal lavoro per i permessi ex lege n. 104/1992, in attività diverse dall’assistenza al familiare disabile, con violazione della finalità per la quale il beneficio è concesso. I permessi dal lavoro dedicati all’assistenza di familiari disabili pur non dovendosi interpretare nella perfetta e assoluta coincidenza tra le ore di permesso con l’effettiva e continua assistenza al disabile, non possono giustificare una carente (e assente) assistenza al disabile. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sul tema, il recesso del datore di lavoro è pienamente legittimo. L’assenza di effettiva e continuativa assistenza al disabile giustificava il licenziamento disciplinare della dipendente per inosservanza dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto di lavoro, soprattutto in un caso di uso dei permessi per scopi estranei a quelli per i quali sono stati concessi e previsti dal Legislatore. Tanto premesso, per la Suprema Corte il beneficio sopra richiamato “…comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro, giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal legislatore (e dalla coscienza sociale) come meritevoli di superiore tutela; ove il nesso causale tra assenza dal lavoro ed assistenza al disabile manchi, non può riconoscersi un uso del diritto coerente con la sua funzione e, dunque, si è in presenza di un uso improprio ovvero di un abuso del diritto (cf. Cass. n. 17968/2016), o, secondo altra prospettiva, di una grave violazione dei doveri di correttezza e buona fede sia nei confronti del datore di lavoro (che sopporta modifiche organizzative per esigenze di ordine generale) che dell’Ente assicurativo (v. Cass. n. 9217/2016)”. La Corte di Cassazione nell’ordinanza di cui si discorre ha dunque inteso applicare un principio più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in tema. L’abuso e/o l’illecito utilizzo dei permessi di cui alla L. n. 104/1992 legittima, una volta accertato, il licenziamento per giusta causa.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14713-sezione-lavoro-ordinanza-64682024-principio-generale–licenziamento–giusta-causa–utilizzo-improprio-permessi-ex-legge-1041992.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio: sanzioni del Garante privacy

Attacco hacker ai sistemi informatici della Regione Lazio: sanzioni del Garante privacy

Con tre sanzioni di 271mila, 120mila e 10mila euro, irrogate rispettivamente a LAZIOcrea (società che gestisce i sistemi informativi regionali), alla Regione Lazio e alla ASL Roma 3, il Garante Privacy ha definito i procedimenti aperti dopo l’attacco informatico al sistema sanitario regionale avvenuto nella notte tra il 31 luglio e il 1° agosto del 2021. Il data breach – causato da un ransomware introdotto nel sistema attraverso un portatile in uso a un dipendente della Regione – ha bloccato l’accesso a molti servizi sanitari impedendo, tra l’altro, la gestione delle prenotazioni, i pagamenti, il ritiro dei referti, la registrazione delle vaccinazioni. Asl, aziende ospedaliere, case di cura non hanno potuto utilizzare alcuni sistemi informativi regionali, attraverso i quali sono trattati i dati sulla salute di milioni di assistiti, per un arco temporale che è andato da poche ore (48) ad alcuni mesi. [VEDI PROVVEDIMENTI doc. web n. 10002324, 10002533, 10002287]

Dagli accertamenti e dalle ispezioni effettuate dall’Autorità è emerso che LAZIOcrea e Regione Lazio, pur con differenti ruoli e livelli di responsabilità, sono incorse in numerose e gravi violazioni della normativa privacy, dovute in prevalenza all’adozione di sistemi non aggiornati e alla mancata adozione di misure di sicurezza adeguate a rilevare tempestivamente le violazioni di dati personali e a garantire la sicurezza delle reti informatiche.

L’inadeguata sicurezza dei sistemi ha determinato, nel corso dell’attacco informatico, l’impossibilità per le strutture sanitarie regionali di accedere al sistema ed erogare alcuni servizi sanitari ai loro assistiti. In particolare, l’indisponibilità dei dati è stata determinata dall’attacco informatico, che ha reso inaccessibili circa 180 server virtuali, nonché dalla scelta di LAZIOcrea di spegnere tutti i sistemi, non essendo in grado di determinare quali fossero quelli compromessi, né di evitare un’ulteriore propagazione del malware. Inoltre, LAZIOcrea non ha posto in essere le azioni necessarie per una gestione corretta del data breach e delle sue conseguenze, in particolare nei confronti dei soggetti per i quali svolge compiti da responsabile del trattamento (a partire dalle numerose strutture sanitarie coinvolte).

La Regione Lazio, dal canto suo, in qualità di titolare del trattamento, avrebbe dovuto esercitare in maniera più efficace la vigilanza su LAZIOcrea, quale suo responsabile del trattamento, assicurando un livello di sicurezza adeguato ai rischi nonché la protezione dei dati fin dalla progettazione.

Nel definire l’ammontare delle sanzioni il Garante ha tenuto conto della natura e della gravità delle violazioni, nonché del grado di responsabilità, in particolare, di soggetti come LAZIOcrea e la Regione Lazio.

Alla Asl Roma 3 che, diversamente da altre strutture sanitarie, non ha notificato il data breach determinato dall’indisponibilità dei dati sulla salute degli assistiti trattati nell’ambito di alcuni sistemi, il Garante ha applicato la sanzione di 10mila euro.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10002324