
“Il momento fondante per la determinazione dell’annualità in cui deve essere effettuata l’impegno è, dunque, quello in cui sorge l’obbligazione di pagamento e ciò è da ritenersi valevole, nel caso di obbligazioni scaturenti da tardiva stipulate del contratto collettivo, anche nel caso in cui l’obbligazione sorga in annualità successiva a quella di riferimento. Il caso, infatti, è puntualmente regolato sempre al 5.2 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ove, nel rispetto del principio generale che la registrazione dell’impegno a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili, è previsto che l’impegno debba avvenire: “nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differenziamento degli effetti economici. ed, ancora, per il caso di contrattazione integrativa: “Alla consegna della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputando contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventare esigibili.”
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