Azienda Sanitaria Locale – Mobilità ex art. 30 del Dlgs 165/2001 – Riconoscimento qualifica dirigenziale acquisita nelle more del passaggio ad altra amministrazione – Corte di Cassazione sentenza 1494/2024

Azienda Sanitaria Locale – Mobilità ex art. 30 del Dlgs 165/2001 - Riconoscimento qualifica dirigenziale acquisita nelle more del passaggio ad altra amministrazione - Corte di Cassazione sentenza 1494/2024

La Corte ribadisce il principio per cui “in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell’ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest’ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare a passaggio già avvenuto l’inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell’ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificare le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP. AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all’art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell’istituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all’interesse del lavoratore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell’ente di destinazione, risultando quindi questi libero di non accettare il transito (Cass. Sez. L – Sentenza n. 30875 del 22/12/2017)”.

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Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio Procedimenti Disciplinari – art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e smi. – Corte di Cassazione sentenza 1016/2024

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Ufficio Procedimenti Disciplinari – art. 55-bis, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e smi. - Corte di Cassazione sentenza 1016/2024

La Suprema Corte si esprime in materia di procedimenti disciplinari ex art. 55 bis del Dlgs 65/2001 ed in particolare in merito alla composizione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari ai fini della legittimità della sanzione irrogata. In particolare precisa “che Il principio di terzietà, sul quale riposa la necessaria previa individuazione dell’ufficio dei procedimenti, postula solo la distinzione sul piano organizzativo fra detto ufficio e la struttura nella quale opera il dipendente, sicché lo stesso non va confuso con la imparzialità dell’organo giudicante, che solo un soggetto terzo rispetto al lavoratore ed alla amministrazione potrebbe assicurare. Il giudizio disciplinare, infatti, sebbene connotato da plurime garanzie poste a difesa del dipendente, è comunque condotto dal datore di lavoro, ossia da una delle parti del rapporto che, in quanto tale, non può certo essere imparziale, nel senso di essere assolutamente estraneo alle due tesi che si pongono a confronto» (Cass. n. 1753/2017, ex multis). Si aggiunga che «Il carattere imperativo delle regole dettate dalla legge sulla competenza per i procedimenti disciplinari, stabilito dall’art. 55 co. 1 e 55-bis co. 4 (ora co. 2) d.lgs. 165/2001 va riferito al principio di terzietà senza attribuire natura imperativa riflessa al complesso delle regole procedimentali interne che regolano la costituzione e il funzionamento dell’U.P.D.» (Cass. n. 20721/2019, ex multis). In estrema sintesi, «l’interpretazione dell’art. 55-bis, comma 4, non può essere ispirata ad un eccessivo formalismo ma deve essere coerente con la sua ratio, che è quella di tutelare il diritto di difesa dei dipendenti pubblici» (Cass. n. 3467/2019; conf., ex multis, Cass. n. 19672/2019). Inoltre, conclude la Corte “La disposizione di legge, in base alla sua ratio, come sopra riportata, non richiede la costituzione di un apposito ufficio, che si occupi esclusivamente dei procedimenti disciplinari, né l’individuazione esplicita di una determinata figura quale responsabile dell’ufficio o di altre figure quali componenti di un obbligo necessariamente collegiale”.

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Medici e personale ospedaliero e della ASL – Lavoro straordinario e notturno- art. 36Costituzione – artt. 2107 e 2108 cc, direttive Europee 93/104/CE e 2000/34/CE – artt. 17 e 65 del CCNL 6.12.1996 ed art. 38 del CCNL 10.2.2004 – Corte di Cassazione sentenza 32832/2023

Medici e personale ospedaliero e della ASL – Lavoro straordinario e notturno- art. 36Costituzione – artt. 2107 e 2108 cc, direttive Europee 93/104/CE e 2000/34/CE – artt. 17 e 65 del CCNL 6.12.1996 ed art. 38 del CCNL 10.2.2004 - Corte di Cassazione sentenza 32832/2023

La Corte sottolinea come già si sia ripetutamente espressa sulla disciplina del lavoro straordinario della dirigenza medica (ex aliis: Cass., Sez. L, 28 giugno 2022, n. 20801; 7 agosto 2020 n. 16855; 5 agosto 2020 n. 16711; 25 giugno 2020 n. 12629; 22 giugno 2020 n. 12201), individuando la normativa di riferimento nell’art. 62, commi 2 e 3 e art. 65, comma 3, del CCNL 5 dicembre 1996, area dirigenza medica e veterinaria, a tenore dei quali il compenso per il lavoro straordinario viene riconosciuto soltanto in casi specificamente previsti (come per la attività connessa alle guardie mediche o alla pronta disponibilità: artt. 19 e 20 del medesimo CCNL cit.) mentre il superamento dell’orario di lavoro è in genere compensato dalla retribuzione di risultato, senza che sia possibile distinguere il superamento dell’orario per il raggiungimento dell’obiettivo assegnato e quello imposto dalle esigenze del servizio ordinario; tale principio – affermato dalla Sezioni Unite nell’arresto del 17 aprile 2009 n. 9146 in relazione a dirigente medico incaricato della direzione di struttura – è stato in seguito ribadito per tutti i dirigenti medici, anche in posizione non apicale ed è stato confermato nella vigenza dei contratti collettivi dei successivi quadrienni, CCNL 8.6.2000 e CCNL 3.11.2005 (Cass. n. 16855/2020 cit.; Cass. n. 28787/2017; Cass. 4 giugno 2012 n. 8958); va evidenziato, inoltre, che l’art. 80 dello stesso CCNL del 5 dicembre 1996 stabilisce che le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere previamente autorizzate;  il lavoro straordinario resta dunque limitato a specifiche prestazioni aggiuntive, come guardie mediche e pronta disponibilità, ma in tal caso sulla base della previa autorizzazione del datore di lavoro, la cui mancanza non consente di riconoscere altrimenti alcun diritto retributivo a tale titolo (Cass. n. 16711/2020; Cass. n. 7348/2017).

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