CASI DI SOSPENSIONE DELLE FERIE – ARAN PARERE AFL68

CASI DI SOSPENSIONE DELLE FERIE - ARAN PARERE AFL68

Quali sono gli istituti contrattuali che il Segretario comunale può invocare ai fini della sospensione delle ferie?

La disciplina contrattuale contenuta nell’art. 16, comma 16 del CCNL del 17.12.2020 prevede espressamente che “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura dell’interessato informare tempestivamente l’amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 1, lett. b)”.

Oltre alle cause di sospensione delle ferie già previste dalle previgenti norme ( malattia protrattasi per più di tre giorni o ricovero ospedaliero debitamente documentati), il CCNL del 17.12.2023, nel definire la disciplina di parte comune applicabile a tutti i destinatari dell’Area delle Funzioni Locali,  ha aggiunto la possibilità di interrompere il godimento delle ferie imputandone la causa a fruizione di assenza per lutto, nelle fattispecie espressamente indicate dall’art. 19, comma 1, lett. b) .

Le particolari esigenze derivanti da eventi luttuosi sono state, pertanto, considerate rilevanti ai fini della fruizione della tutela.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-funzioni-locali/7741-area-funzioni-locali-istituti-normativi-comuni/14487-afl68.html

VOCI SULLE QUALI CALCOLARE L’INDENNITA’ ALIMENTARE – ARAN PARERE AFL75

VOCI SULLE QUALI CALCOLARE L'INDENNITA' ALIMENTARE - ARAN PARERE AFL75

Al dirigente nei cui confronti sia stata disposta la sospensione cautelare in caso di procedimento penale, ai sensi dell’art. 38 del CCNL del 17.12.2023 può essere riconosciuta l’indennità alimentare? Su quali voci economiche si calcola la predetta indennità?

Il personale che sia stato sospeso dal servizio ai sensi e nel rispetto dell’art. 38, comma 7 del CCNL del 1.12.2020, ha diritto all’indennità alimentare. Per il calcolo della richiamata indennità la percentuale del 50% si applica solo allo stipendio tabellare ed alla retribuzione individuale di anzianità. Inoltre, allo stesso dirigente, se spettante, compete l’assegno familiare.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/aree-dirgenziali/area-funzioni-locali/7741-area-funzioni-locali-istituti-normativi-comuni/14500-afl75.html

La contrattazione integrativa di livello territoriale è ancora prevista – ARAN CFL252

La contrattazione integrativa di livello territoriale è ancora prevista - ARAN CFL252

In merito al quesito in oggetto si evidenzia che, come da consuetudine adottata in sede di rinnovi contrattuali, gli istituti che non richiedano interventi di aggiornamento e/o di modifica, non sono riscritti all’interno del nuovo testo contrattuale.

L’applicabilità delle previgenti norme contrattuali che non siano state disapplicate o sostituite dalle nuove norme è, poi, espressamente sancita nei rinnovi contrattuali, come indicazione di carattere generale.

Nel richiamato CCNL del 16.11.2022, questo principio è contenuto nell’art. 2, comma 8.

Applicando la richiamata norma, pertanto, l’istituto della Contrattazione integrativa di livello territoriale è attualmente ancora disciplinato dall’art. 9 del CCNL del 21 maggio 2018.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7572-funzioni-locali-relazioni-sindacali/14506-cfl252.html