
In merito al quesito in oggetto si evidenzia che, come da consuetudine adottata in sede di rinnovi contrattuali, gli istituti che non richiedano interventi di aggiornamento e/o di modifica, non sono riscritti all’interno del nuovo testo contrattuale.
L’applicabilità delle previgenti norme contrattuali che non siano state disapplicate o sostituite dalle nuove norme è, poi, espressamente sancita nei rinnovi contrattuali, come indicazione di carattere generale.
Nel richiamato CCNL del 16.11.2022, questo principio è contenuto nell’art. 2, comma 8.
Applicando la richiamata norma, pertanto, l’istituto della Contrattazione integrativa di livello territoriale è attualmente ancora disciplinato dall’art. 9 del CCNL del 21 maggio 2018.
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