Azienda Sanitaria Locale – Mobilità ex art. 30 del Dlgs 165/2001 – Riconoscimento qualifica dirigenziale acquisita nelle more del passaggio ad altra amministrazione – Corte di Cassazione sentenza 1494/2024

Azienda Sanitaria Locale – Mobilità ex art. 30 del Dlgs 165/2001 - Riconoscimento qualifica dirigenziale acquisita nelle more del passaggio ad altra amministrazione - Corte di Cassazione sentenza 1494/2024

La Corte ribadisce il principio per cui “in caso di mobilità del personale, il dipendente la cui domanda sia stata accolta in relazione ad una specifica vacanza nell’ente di destinazione e che abbia accettato la valutazione espressa da quest’ultimo quanto alla corrispondenza fra aree e profili professionali di inquadramento, non può contestare a passaggio già avvenuto l’inquadramento riconosciutogli e pretendere di rimanere nell’ente di destinazione con un superiore profilo professionale, percependo le relative differenze retributive non essendo consentito alterare il bilanciamento di interessi che il legislatore ha inteso realizzare attraverso il meccanismo della mobilità e vanificare le esigenze di efficienza, buon andamento e contenimento della spesa complessiva che le norme generali sul rapporto di impiego alle dipendenze delle PP. AA. mirano ad assicurare in attuazione dei principi di cui all’art. 97, avuto riguardo alle peculiarità proprie dell’istituto del passaggio diretto, che corrisponde anche all’interesse del lavoratore di conoscere il profilo di inquadramento che gli verrà riconosciuto nell’ente di destinazione, risultando quindi questi libero di non accettare il transito (Cass. Sez. L – Sentenza n. 30875 del 22/12/2017)”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14529-2024-02-07-09-23-39.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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