LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA VA SVOLTA NELL’ANNO DI RIFERIMENTO – CORTE DEI CONTI CALABRIA DELIEBRA N. 130/2023

“Il momento fondante per la determinazione dell’annualità in cui deve essere effettuata l’impegno è, dunque, quello in cui sorge l’obbligazione di pagamento e ciò è da ritenersi valevole, nel caso di obbligazioni scaturenti da tardiva stipulate del contratto collettivo, anche nel caso in cui l’obbligazione sorga in annualità successiva a quella di riferimento. Il caso, infatti, è puntualmente regolato sempre al 5.2 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 ove, nel rispetto del principio generale che la registrazione dell’impegno a valere sulla competenza avviene nel momento in cui l’impegno è giuridicamente perfezionato, con imputazione agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili, è previsto che l’impegno debba avvenire: “nell’esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell’ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differenziamento degli effetti economici. ed, ancora, per il caso di contrattazione integrativa: “Alla consegna della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputando contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventare esigibili.”

Così inquadrata la fase relativa all’impegno, che nel caso del trattamento accessorio risulta dunque condizionata alla concessione del contratto decentrato, occorre, però, evidenziare le conseguenze derivanti dalla mancata consegna definitiva entro la fine dell’esercizio che risultano distinti a seconda che sia stato o meno formalmente costituito il relativo fondo. Nel caso in cui il fondo sia stato regolarmente costituito, risultando assente il momento perfezionativo dell’obbligazione a causa della mancata consegna dell’accordo, le somme non possono essere impegnate ma risultano sicuramente vincolate e, pertanto, Devono confluire nella quota vincolata del risultato di amministrazione. Nel caso, invece, in cui nell’esercizio di riferimento non risulta nemmeno costituito il fondo, le economie realizzate devono confluire: “… nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.”

In tal senso si è già pronunciata la Sezione Controllo del Molise con deliberazione n.1/2020/PRSP con la quale, inoltre ha anche avuto modo di sottolineare: “ Le Sezioni regionali di controllo hanno in più occasioni precisato, con riferimento alla disciplina delle conseguenze contabili della mancata costituzione del fondo nell’anno di riferimento, che il vincolo sul risultato dell’amministrazione, attualmente limitato alla “sola quota del fondo obbligatoriamente”. prevista dalla contrattazione collettiva nazionale”, è da intendersi riferito alle sole “risorse stabili”; al contrario, le eventuali risorse variabili, restando escluse da tale vincolo, integrano, a fine esercizio, mere economie di spesa che contribuiscono alla determinazione dell’avanzo “disponibile” (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazioni n. 218/2015/PAR, n. 166/2017/PAR e 15/2018/PAR; Sezione Controllo per il Veneto, deliberazione n. 263/2016/PAR; Sezione Controllo per il Lazio, deliberazione N. 7/2019/PAR).”.

La sezione regionale del Piemonte, sul tema, con Delibera n° 182/2019/SRCPIE/PAR del 19 dicembre 2019, ha poi evidenziato: ” Sul punto, e con particolare riferimento al perimetro applicativo del già citato punto 5.2 dell’allegato 4.2 al D.Lgs. N. 118/2011 (in base al quale, “in caso di mancata costituzione del Fondo nell’anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione, vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente previsto dalla contrattazione collettiva nazionale”), la più recente giurisprudenza contabile ha confermato l’orientamento sopra richiamato, fissando alcuni principi orientativi: 1) la mancanza costituzione del fondo nell’anno di riferimento salva esclusivamente la componente stabile dei fondi; 2) in coerenza con le indicazioni dell’Aran, le risorse variabili non possono stabilizzarsi e, quindi, le stesse andranno in economia di bilancio, perdendo l’Ente – in via definitiva – la loro possibile utilizzazione; 3) non migliori sorte hanno anche le economie dei fondi degli anni precedenti, le quali, non essendo incluse nella costituzione del fondo non potranno più essere utilizzate (cfr., in tal senso, Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 7 del 15/03/2019; sul punto v., altresì, la Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Molise n. 161/2017 cit.).”.”

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCCAL/130/2023/PAR

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