
La Corte a seguito di breve excursus normativo e contrattuale in merito al sistema di classificazione professionale nell’ambito del comparto Funzioni Locali, si sofferma sulla differenziazione fra personale D1 e personale D3 all’interno della più ampia categoria D. Il CCNL 31 marzo 1999 comparto Regioni-Enti locali (anche alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001) configura, nell’ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico, ma anche professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (ex 7″ e 8″ qualifica funzionale), atteso che l’art. 4 di detto contratto – come ribadito dal CCNL 5 ottobre 2001, art. 9 – prevede, per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad uno dei profili professionali superiori – rectius alla posizione economica superiore – la stessa procedura selettiva per il passaggio da una categoria all’altra. La distinzione della qualifica di provenienza è, quindi, rilevante ai fini del successivo inquadramento nell’invocata categoria D (Cass. Sez. L, n. 20070 del 7 ottobre 2015; Cass. Sez. L, n. 6295 del 18 marzo 2011).
La citata previsione non è stata modificata dalla successiva contrattazione collettiva la quale è stata esplicitamente confermata dal CCNL 5 ottobre 2001, art. 9, il quale espressamente dispone che “in materia di progressione verticale del personale nel sistema di classificazione, è integralmente ed esclusivamente confermata la disciplina del CCNL 31 marzo 1999, art. 4, relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto Regioni – Autonomie Locali, anche nella vigenza de D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 91, comma 3”. Ne deriva, come corollario, che un funzionario D3 non potrebbe essere subordinato ad un funzionario D1. Al riguardo l’art. 3 della L. n. 312 del 1980 prescrive che “Ogni qualifica funzionale comprende più profili professionali: questi si fondano sulla tipologia della prestazione lavorativa, considerata per il suo contenuto, in relazione ai requisiti culturali, al grado di responsabilità, alla sfera di autonomia che comporta, al grado di mobilità ed ai requisiti di accesso alla qualifica”. Questa disposizione chiarisce come ad ogni qualifica funzionale corrisponda, in astratto, uno specifico e, quindi, più elevato – di qualifica in qualifica – livello di competenza al quale sono associati gradi di autonomia e responsabilità sempre più alti che, nell’ambito della carriera non dirigenziale, non possono che essere massimi quando vengono in rilievo i funzionari dell’ultimo grado, ossia quelli di ottava qualifica. La Corte, pertanto, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., comma 3, afferma il seguente principio di diritto: “Il dipendente di un ente locale appartenente in origine all’ex ottava qualifica funzionale, il quale sia stato inquadrato, ai sensi del CCNL revisione sistema classificazione professionale, Comparto Regioni ed autonomie locali, del 31 marzo 1999, nella categoria D, posizione D.3, non può essere sottoposto, in occasione dell’assegnazione delle mansioni, ad altri funzionari, neppure della medesima categoria, ma solo a dei dirigenti”.