
La Corte a seguito di breve excursus normativo e contrattuale in merito al sistema di classificazione professionale nell’ambito del comparto Funzioni Locali, si sofferma sulla differenziazione fra personale D1 e personale D3 all’interno della più ampia categoria D. Il CCNL 31 marzo 1999 comparto Regioni-Enti locali (anche alla luce del D.Lgs. n. 165 del 2001) configura, nell’ambito della categoria D, posizioni differenziate non solo sotto il profilo economico, ma anche professionale in relazione alla diversa professionalità di provenienza (ex 7″ e 8″ qualifica funzionale), atteso che l’art. 4 di detto contratto – come ribadito dal CCNL 5 ottobre 2001, art. 9 – prevede, per il passaggio all’interno della stessa categoria D ad uno dei profili professionali superiori – rectius alla posizione economica superiore – la stessa procedura selettiva per il passaggio da una categoria all’altra. La distinzione della qualifica di provenienza è, quindi, rilevante ai fini del successivo inquadramento nell’invocata categoria D (Cass. Sez. L, n. 20070 del 7 ottobre 2015; Cass. Sez. L, n. 6295 del 18 marzo 2011).
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