Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune considera le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 115/2023

Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune considera le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 115/2023

Il Sindaco del Comune di Stezzano ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere sulla corretta modalità di rispetto del “tetto del 2016 delle risorse accessorie”, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Nello specifico il quesito chiede se la norma richiamata, “a fronte di una riduzione della quota percentuale della convenzione di segreteria rispetto al 2016”, consenta di utilizzare “lo spazio liberato dalla modifica della percentuale di riduzione del Segretario” per “ finanziare l’incremento del limite a disposizione delle posizioni organizzative” e, conseguentemente, destinare le risorse ricavate “al trattamento accessorio del personale”. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sul quesito formulato dal Sindaco del Comune di Stezzano (BG) “Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune considera le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo”.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/115/2023/PAR

MODALITA’ DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 112/2023

MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 112/2023

Il Sindaco del Comune di Pegognaga (MN) ha posto, alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia, una richiesta di parere ex art. 7, comma 8, Legge n. 131/2003, in merito all’esatta quantificazione della quota del 50% dei proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle infrazioni dei limiti massimi di velocità, giusta previsione dell’art. 142, comma 12 bis del D. Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare “se le spese connesse al rilevamento, all’accertamento e alla notifica delle stesse possono essere portate in detrazione, così come previsto dal DM 30 dicembre 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dalla quota pari al 50% dei proventi destinati all’ente proprietario della strada”. Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e oggettiva, la Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sui quesiti formulati dal Sindaco del Comune di Pegognaga (MN). “Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal DM 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”. “Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal DM 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”. “Il Collegio ribadisce il principio di diritto della Sezione delle Autonomie (deliberazione n. 1/2019/QMIG) in materia di riparto di attribuzione dei proventi da sanzioni per violazione dei limiti di velocità tra l’ente cui appartiene l’organo accertatore e quello proprietario. Lo stesso è da ritenersi compatibile con la disciplina introdotta dal DM 30 dicembre 2019, n. 608, recante mere previsioni tecniche di dettaglio concernenti la compilazione della relazione ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di rendicontazione informatica”.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/112/2023/PAR

PROPOSTE REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA E LA PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E DI ELEVATA QUALIFICAZIONE – STRUMENTI DI LAVORO

PROPOSTE REGOLAMENTI PER LA DISCIPLINA E LA PESATURA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI E DI ELEVATA QUALIFICAZIONE