Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune considera le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 115/2023

Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune considera le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 115/2023

Il Sindaco del Comune di Stezzano ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere sulla corretta modalità di rispetto del “tetto del 2016 delle risorse accessorie”, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Nello specifico il quesito chiede se la norma richiamata, “a fronte di una riduzione della quota percentuale della convenzione di segreteria rispetto al 2016”, consenta di utilizzare “lo spazio liberato dalla modifica della percentuale di riduzione del Segretario” per “ finanziare l’incremento del limite a disposizione delle posizioni organizzative” e, conseguentemente, destinare le risorse ricavate “al trattamento accessorio del personale”. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sul quesito formulato dal Sindaco del Comune di Stezzano (BG) “Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune considera le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo”.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/115/2023/PAR

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