E’ OBBLIGATORIO LEGARE ALMENTO IL 30% DEL RISULTATO DI DIRIGENTI E RESPONSABILI AL RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO CON LA PREVISIONE DI UNO SPECIFICO OBIETTIVO – DL 13/2023 ART. 4-BIS

E' OBBLIGATORIO LEGARE ALMENTO IL 30% DEL RISULTATO DI DIRIGENTI E RESPONSABILI AL RISPETTO DEI TEMPI MEDI DI PAGAMENTO - DL 13/2023 ART. 4-BIS
C.  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti  dai  rispettivi  ordinamenti, provvedono  ad   assegnare,   integrando   i   rispettivi   contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei  pagamenti  delle  fatture commerciali nonche' ai dirigenti apicali delle  rispettive  strutture specifici  obiettivi  annuali  relativi  al  rispetto  dei  tempi  di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento  della  retribuzione  di  risultato,  in  misura   non inferiore  al  30  per  cento.  Ai  fini  dell'individuazione   degli obiettivi  annuali,  si  fa  riferimento  all'indicatore  di  ritardo annuale di cui all'articolo 1, commi 859, lettera b),  e  861,  della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La verifica del raggiungimento  degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento  e'  effettuata dal competente organo di controllo di  regolarita'  amministrativa  e contabile  sulla  base  degli  indicatori   elaborati   mediante   la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1,  del  decreto-legge  8 aprile 2013, n. 35, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  6 giugno 2013, n. 64. 

NEI CONCORSI VANNO SPECIFICATI I CRITERI E LE VOCI RELATIVE AI SINGOLI PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE SULLE PROVE D’ESAME – CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 4188/2023

NEI CONCORSI VANNO SPECIFICATI I CRITERI E LE VOCI RELATIVE AI SINGOLI PUNTEGGI DA ATTRIBUIRE SULLE PROVE D'ESAME - CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 4188/2023

… In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l’iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo. In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell’argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura. La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l’attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate.

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SCHEMA DI RIFORMA DEI CONCORSI PUBBLICI – CONSIGLIO DI STATO PARERE N. 585/2023

SCHEMA DI RIFORMA DEI CONCORSI PUBBLICI - CONSIGLIO DI STATO PARERE N. 585/2023

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