
In applicazione dell’art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000, come integrato dall’art. 14 CCNL 5.10.2001, in tutti i casi in cui il personale è chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata destinata al riposo settimanale deve essergli riconosciuta una giornata di riposo compensativo di durata equivalente alla durata oraria della prestazione lavorativa svolta.
Congiuntamente al riposo compensativo, al lavoratore deve essere corrisposto un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all’art.52, comma 2, lett. b (il riferimento è al vigente art.74, comma 2, lett.b) del CCNL del 16.11.2022). Attraverso il riferimento alla retribuzione oraria, si precisa, le parti hanno inteso chiarire che ai fini della retribuzione spettante per lavoro svolto nel giorno de riposo settimanale, occorre prendere in considerazione e remunerare solo le ore di effettiva prestazione lavorativa resa in tale giorno.


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