Ne bis in idem tra procedimento disciplinare – Differenti condotte riconducibili ad unica fattispecie – Corte di Cassazione sentenza n. 8745/2024

Ne bis in idem tra procedimento disciplinare – Differenti condotte riconducibili ad unica fattispecie - Corte di Cassazione sentenza n. 8745/2024

Nel caso sottoposto alla Corte il dipendente del Comune aveva tenuto più comportamenti idonei a gettare discredito sull’Amministrazione di appartenenza, dando l’immagine di un dipendente che utilizza informazioni e conoscenze acquisite nell’esercizio delle sue funzioni di pubblico dipendente a vantaggio dei soggetti privati aventi interessi contrapposti rispetto a quelli dell’Amministrazione, ledendo definitivamente il rapporto fiduciario. La Corte ha escluso l’identità della condotta oggetto delle diverse sanzioni disciplinari, ritenendo l’infondatezza della censura di violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, atteso che la valutazione operata dai giudici di appello sul contenuto delle tre sanzioni disciplinari, richiamate nella sentenza di appello, e sulla loro diversità sostanziale appare un corretto ed esaustivo accertamento.

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IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E’ LEGITTIMO ANCHE SE NON E’ COSTITUITO L’UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 1016/2024

Link al documento: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240110/snciv@sL0@a2024@n01016@tO.clean.pdf

Decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare – Corte di Cassazione Ordinanza n. 33382/2023

Decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare - Corte di Cassazione Ordinanza n. 33382/2023

La Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, conferma quanto da tempo dalla stessa affermato ossia “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione – dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disciplinare, il relativo procedimento – coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora”. Nell’ambito di tale impostazione la Corte ha chiarito che qualora non sia possibile individuare un dirigente o un responsabile dell’ufficio interessato competente, il termine per concludere il procedimento disciplinare non può che decorrere, ai sensi della normativa vigente, dalla data in cui la notizia dell’illecito è pervenuto all’ufficio per i procedimenti disciplinari (Cass. n. 20730/2022).

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14317-2023-12-20-07-33-25.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni