Decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare – Corte di Cassazione Ordinanza n. 33382/2023

Decorrenza del termine per la conclusione del procedimento disciplinare - Corte di Cassazione Ordinanza n. 33382/2023

La Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, conferma quanto da tempo dalla stessa affermato ossia “In tema di procedimento disciplinare nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, comma 4, la data di prima acquisizione della notizia dell’infrazione – dalla quale decorre il termine entro il quale deve concludersi, a pena di decadenza dall’azione disciplinare, il relativo procedimento – coincide con quella in cui la notizia è pervenuta all’ufficio per i procedimenti disciplinari o, se anteriore, con la data in cui la notizia medesima è pervenuta al responsabile della struttura in cui il dipendente lavora”. Nell’ambito di tale impostazione la Corte ha chiarito che qualora non sia possibile individuare un dirigente o un responsabile dell’ufficio interessato competente, il termine per concludere il procedimento disciplinare non può che decorrere, ai sensi della normativa vigente, dalla data in cui la notizia dell’illecito è pervenuto all’ufficio per i procedimenti disciplinari (Cass. n. 20730/2022).

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