
Nel caso sottoposto alla Corte il dipendente del Comune aveva tenuto più comportamenti idonei a gettare discredito sull’Amministrazione di appartenenza, dando l’immagine di un dipendente che utilizza informazioni e conoscenze acquisite nell’esercizio delle sue funzioni di pubblico dipendente a vantaggio dei soggetti privati aventi interessi contrapposti rispetto a quelli dell’Amministrazione, ledendo definitivamente il rapporto fiduciario. La Corte ha escluso l’identità della condotta oggetto delle diverse sanzioni disciplinari, ritenendo l’infondatezza della censura di violazione del principio del ne bis in idem sostanziale, atteso che la valutazione operata dai giudici di appello sul contenuto delle tre sanzioni disciplinari, richiamate nella sentenza di appello, e sulla loro diversità sostanziale appare un corretto ed esaustivo accertamento.
La Corte, ancora recentemente (cfr., ex aliis, Cass. n. 5490 del 2022), ha chiarito che non integra il vizio di violazione e falsa applicazione di norme di diritto la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta, in funzione delle risultanze di causa, attività rientrante tipicamente nella valutazione del giudice del merito e, in quanto tale, estranea all’ambito interpretativo e applicativo della norma di legge. Inoltre quanto all’ immediatezza della contestazione e alla tempestività della irrogazione della sanzione disciplinare, è evidente che essi devono essere intesi in senso relativo, nel senso che la tempestività può essere compatibile con un intervallo di tempo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell’organizzazione del datore di lavoro, ad una adeguata valutazione della gravità dell’addebito mosso al dipendente ed alla validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; e l’accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, ove adeguatamente motivato (Cass., n. 16841 del 2018). Si è precisato con riguardo all’ impiego pubblico che ai fini della decorrenza del termine perentorio previsto per la contestazione dell’addebito dall’art. 55- bis, comma 4, del D.Lgs. n. 165 del 2001, assume rilievo esclusivamente il momento in cui l’ufficio competente abbia acquisito una “notizia di infrazione” di contenuto tale da consentire allo stesso di dare, in modo corretto, l’avvio al procedimento mediante la contestazione. È necessaria, quindi, una notizia “circostanziata” dell’illecito, ovvero una conoscenza certa, da parte dei titolari dell’azione disciplinare, di tutti gli elementi costitutivi dello stesso (si v., Cass., n. 16706 del 2018, n. 9313 del 2021), che la Corte d’Appello ha accertato essersi verificata nella specie allorché il Direttore della struttura aveva rinvenuto un faldone dedicato al ricorrente e aveva inviato la segnalazione.