SE MANCA IL RIFERIMENTO AL LIMITE DELLA SPESA PER ASSUNZIONI FLESSIBILI LO SI AUTODETERMINA – CORTE DEI CONTI PUGLIA DELIBERA N. 149/2016

… Il Collegio evidenzia che, le Sezioni Riunite in sede di Controllo, con la deliberazione n. 54 depositata in data 17/11/2010 resa in sede di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 17, comma 31, del D. L. 1/07/2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3/08/2009, n. 102, condividendo l’orientamento già espresso dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 5 del 17/02/2006, hanno affermato che la nozione di “contabilità pubblica” strumentale alla funzione consultiva deve assumere un ambito limitato alle normative ed ai relativi atti applicativi che disciplinano l’attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo in particolare la disciplina inerente la gestione dei bilanci ed i relativi equilibri, l’acquisizione delle entrate, l’organizzazione finanziaria-contabile, la gestione delle spese, la disciplina del patrimonio, l’indebitamento, la rendicontazione ed i relativi controlli.

Le Sezioni Riunite hanno, inoltre, sottolineato che il concetto di contabilità pubblica consiste nel sistema di principi e di norme che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli Enti pubblici.

Per consolidato orientamento delle Sezioni Regionali di Controllo, fatto proprio anche da questa Sezione, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti ed oggetti di portata generale e non fatti gestionali specifici; non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati non potendo tramutarsi in una verifica postuma di legittimità e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte.

Preliminarmente, la Sezione osserva che i quesiti proposti dall’Ente devono ricondursi a caratteri di generalità ed astrattezza concentrandosi esclusivamente sull’interpretazione della vigente normativa vincolistica in materia di contenimento della spesa del personale, di programmazione economico-finanziaria e di concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Il Collegio precisa, inoltre, che le eventuali attività intraprese dall’Ente restano rimesse alle esclusive valutazioni discrezionali dell’amministrazione.

L’art. 9, comma 28, del D. L. 31/05/2010, n. 78 convertito dalla L. 30/07/2010, n. 122 prevede che, a decorrere dall’anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici non economici, le università e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell’Unione europea; nell’ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti.

Le disposizioni su riportate costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le Regioni, le Province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D. Lgs. n. 276/2003.

La norma aggiunge che le limitazioni su riportate non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della L. n. 296/2006; che “resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”  ed inoltre precisa che, per le amministrazioni che nell’anno 2009 non hanno sostenuto spese per lavoro flessibile, il limite deve essere computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Con l’emanazione della recente L. 7/08/2016 n. 160 di conversione del D. L. 24/06/2016 n. 113, all’art. 16, comma 1 quater, è stata disposta l’esclusione dalle limitazioni previste dall’art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, per le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Con deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle Autonomie ha chiarito che le predette limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’art. 1, L. n. 296/2006, ferma restando, comunque, la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009.

Come recentemente ribadito da questa Sezione, i vincoli in materia di c.d. “lavoro flessibile” hanno carattere indefettibile ed appaiono rivolti anche ad evitare che le amministrazioni pubbliche soggette ad un regime limitativo delle assunzioni a tempo indeterminato possano ricorrere all’utilizzo di contratti di lavoro flessibile per eludere il blocco assunzionale ad esse applicabile (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazioni n. 100/PAR/2016 e n. 120/PAR/2016).

La Corte costituzionale, con sentenza n. 173/2012, proprio con riferimento all’articolo 9, comma 28, del D. L. n. 78/2010, ha osservato che tale disposizione “pone un obiettivo generale di contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato” e “lascia alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste. Ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009”.  

Si rammenta, inoltre, che il medesimo comma 28 prescrive che il mancato rispetto dei limiti di spesa in esso previsti costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Nell’ipotesi in cui l’Ente non abbia sostenuto alcuna spesa per lavoro flessibile sia nell’anno 2009 che nel triennio 2007-2009, questa Sezione ha già avuto modo di chiarire che il riferimento alla media del triennio 2007-2009 è stato introdotto dal legislatore per evitare di penalizzare le amministrazioni particolarmente “virtuose” che non hanno sostenuto spese per tali finalità nell’anno 2009 e che, in assenza di spesa anche per il triennio 2007-2009 dovranno reputarsi consentite le assunzioni determinate dalla assoluta necessità di far fronte, in tal modo, a un servizio essenziale per l’Ente e la spesa così determinata costituirà il parametro finanziario per gli anni successivi (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 140/PAR/2014; Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 29/PAR/2012). Trattasi di orientamento richiamato anche dalla Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 12/SEZAUT/2012/INPR del 12/06/2012.

In merito alla seconda opzione individuata dall’Ente e vertente sulla possibilità di utilizzo dei cosiddetti “resti assunzionali”, in attesa del completamento delle operazioni di ricollocazione del personale delle Province, il Collegio osserva che l’art. 1, comma 424, della L.    23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) prevede che “le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all’immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario. Fermi restando i vincoli del patto di stabilità interno e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell’ente, le spese per il personale ricollocato secondo il presente comma non si calcolano, al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il numero delle unità di personale ricollocato o ricollocabile è comunicato al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze nell’ambito delle procedure di cui all’accordo previsto dall’articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle.”

Con la su richiamata normativa è stata, quindi, introdotta una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato, derogatoria, per gli esercizi 2015 e 2016, di quella generale (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 19/SEZAUT/2015/QMIG).

Con sentenza n. 202 del 21/07/2016, la Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti l’art. 1, comma 424, della L. n. 190/2014 affermando, tra l’altro, che la norma censurata non ha carattere di dettaglio e costituisce un principio di coordinamento della finanza pubblica, in quanto l’incisione con misure transitorie, da parte dello Stato, di un rilevante aggregato della spesa pubblica, come quella per il personale, interviene a titolo di principio fondamentale della materia.

Il Collegio sottolinea che la disciplina in materia di “turn over” del personale dettata dall’art. 3, comma 5, del D. L. 24/06/2014, n. 90, convertito dalla L. 11/08/2014 n. 114, a differenza delle disposizioni di cui all’art. 9, comma 28, del su richiamato D. L. n. 78/2010, esplica il proprio ambito applicativo nei confronti del personale a tempo indeterminato e dispone, tra l’altro, che, “a decorrere dall’anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”. 

La Sezione delle Autonomie, con le deliberazioni n. 26/SEZAUT/2015/QMIG e n. 28/SEZAUT/2015/QMIG, ha specificato che sono consentite, quindi, le assunzioni di personale a tempo indeterminato a valere sui budget degli anni precedenti al 2015 utilizzando la capacità assunzionale 2014 derivante dai “resti” relativi al triennio 2011-2013 e sempre nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del disposto dell’art. 3, comma 3, del citato D. L. n. 90/2014 in materia di programmazione finanziaria, contabile e fabbisogno di personale (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 140/PAR/2016).

In tal senso si è espressa anche la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1/2015 che, nelle more del completamento delle procedure di cui ai commi 424 e 425 della L. n. 190/2014, ribadisce il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere sui budget 2015 e 2016.

Pertanto, con riguardo al budget di spesa del biennio 2015-2016 (riferito alle cessazioni di personale intervenute nel 2014 e nel 2015), la capacità assunzionale è soggetta ai vincoli posti dall’articolo 1, comma 424 della legge n. 190/2014 finalizzati a garantire il riassorbimento del personale provinciale (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/SEZAUT/2015/QMIG del 28/07/2015; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 93/2016/SRCPIE/PAR del 13/07/2016).

Si rammenta che attualmente, l’art. 16, comma 1 ter, del D. L. n. 113/2016 convertito con modificazioni dalla L. n. 160/2016 prevede che, nelle Regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle Province, i Comuni e le Città metropolitane possano riattivare le procedure di mobilità.

Deve, inoltre, porsi in evidenza che il comma 5 del citato art. 3 del D. L. n. 90/2014, nel consentire l’utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali provenienti dagli esercizi precedenti, fa espresso riferimento al limite temporale del “triennio precedente” individuando, in tal caso, un parametro “da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni” (Sezione delle Autonomie, deliberazioni n. 28/SEZAUT/2015/QMIG e n. 16/SEZAUT/2016/QMIG).

Nella proposizione della terza opzione, l’Ente richiama, poi, la normativa in materia di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, dettata dall’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 con la quale si prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità: a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente; b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, al fine di garantire la legittimità della procedura prevista dall’art. 7, comma 6 del D. Lgs. n. 165 del 2001, è necessario, previo ricorso ad idonee forme di pubblicità, effettuare un raffronto tra le professionalità emergenti dal curriculum dei candidati, a meno che non si tratti di una prestazione che, per la sua elevata specificità, possa essere garantita da un unico soggetto in grado di porla in essere (Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 32/2014/PREV del 5/12/2014).

Il Collegio rammenta, inoltre, che, per espresso disposto normativo, il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l’utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti.

La Sezione ritiene, inoltre, opportuno segnalare che, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del D. Lgs. 15/06/2015 n. 81, dal 1° gennaio 2017 è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione e che, conseguentemente tali contratti sino alla data del 31 dicembre 2016 possono essere legittimamente stipulati, sempre che ricorrano tutti i presupposti di legittimità fissati nel su richiamato articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001 (Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 37/2015/PREV del 23/12/2015).

Con riferimento alle concrete attività che il soggetto individuato dall’Ente sarà poi chiamato a svolgere e quindi l’attribuzione di eventuali poteri di firma, la Sezione non può non rilevare che un eventuale parere si tradurrebbe nella concreta individuazione di ogni prestazione che l’amministrazione riterrà di assegnare ponendosi in contrasto con i requisiti di generalità ed astrattezza richiesti per la formulazione dei pareri.

I quesiti proposti non devono, infatti, inquadrarsi “in una prospettiva applicativa” poiché, in tal caso, “qualsiasi considerazione espressa dalla Sezione in ordine al quesito formulato andrebbe inevitabilmente a condizionare scelte di carattere discrezionale e di merito, riservate alla competenza esclusiva dell’ente” (Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 632/2015/PAR).

Passando, infine, all’esame degli ultimi quesiti proposti dal Comune in merito alla

obbligatorietà e possibilità di procedere nel corso dell’anno ad una variazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale con conseguente variazione del bilancio 2016-2018 ed aggiornamento del DUP 2016-2018, la Sezione osserva che l’attività di programmazione triennale del fabbisogno di personale costituisce un precipuo obbligo a carico degli enti locali e deve essere finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale, in osservanza al dettato dell’art. 91 del D. Lgs. n. 267/2000 recante il testo unico degli enti locali.

Ritiene, inoltre, il Collegio che i quesiti proposti dall’Ente in tale materia devono trovare soluzione alla luce della novella normativa in materia di armonizzazione contabile introdotta dal D. Lgs. 23/06/2011 n. 118, come emendato dal D. Lgs. 10/08/2014 n. 126.

Infatti, tra gli strumenti della programmazione degli enti locali, il punto 4.2 dell’allegato n. 4/1 al citato D. Lgs. n. 118/2011, contempla il Documento unico di programmazione (DUP), da presentare, ai sensi dell’art. 170 del Tuel, al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno e l’eventuale nota di aggiornamento del DUP da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno.

Tale documento programmatorio si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Il legislatore riserva, dunque, nella predisposizione del DUP da parte degli enti locali, particolare attenzione alla programmazione del personale sia nella sezione strategica che in quella operativa.

In particolare, nell’ambito della sezione strategica, volta a definire i principali contenuti della programmazione strategica ed i relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato, al punto 8.1 dell’allegato 4.1 al D. Lgs. n. 118/2011, è inserita anche l’analisi della disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in tutte le sue articolazioni ed alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.

Parimenti il successivo punto 8.2 lett. j) prescrive espressamente, nella redazione della sezione operativa, l’indicazione della programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale ed annuale.

Ad avviso del Collegio, quindi, i principi di programmazione del fabbisogno di personale, già previsti dall’art. 39 della L. 27/12/1997 n. 449 e richiamati dall’art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e dall’art. 91 del Tuel, appaiono maggiormente rafforzati dalle indicazioni imposte agli enti locali con l’elaborazione del documento unico di programmazione.

Trattasi di principi che assumono particolare rilevanza nell’ambito della gestione programmatoria degli enti posto che, ai sensi dell’ultimo comma del su richiamato art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, la mancata adozione di una programmazione triennale del fabbisogno di personale impedisce di assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

La Sezione, rilevato, inoltre, che secondo il disposto del punto 8 dell’allegato 4.1 al citato D. Lgs. n. 118/2011, il DUP costituisce, “nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”, ritiene che sia compatibile con eventuali nuove attività o esigenze finanziarie sorte in corso di esercizio l’eventuale aggiornamento del DUP da predisporsi, nel rispetto della normativa vigente, mediante il ricorso alla nota di aggiornamento che deve essere presentata al Consiglio entro il termine del 15 novembre dell’esercizio in corso.

L’eventuale procedura di aggiornamento del DUP si inserisce, quindi, nell’ambito del nuovo ciclo programmatorio delineato dal legislatore con l’introduzione della nuova normativa in materia di armonizzazione contabile poiché, secondo il disposto dell’art. 174 del Tuel, sempre entro la data del 15 novembre di ogni anno, la Giunta è chiamata ad approvare lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario relativo almeno al triennio successivo e da sottoporre all’approvazione del Consiglio.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=2962-03/10/2016-SRCPUG

L’UTILIZZO DEI DIPENDENTI DA ALTRO ENTE RIENTRA NELLE SPESE FLESSIBILI SE COMPORTA UNA SPESA ULTERIORE – CORTE DEI CONTI SEZIONE AUTONOMIE N. 23/2016

CONSIDERATO
1. La questione proposta dalla Sezione regionale per il Piemonte concerne un contrasto interpretativo emerso in sede consultiva che vede, da un lato, l’illustrata posizione della Sezione remittente, il cui orientamento, in linea con le precedenti deliberazioni della medesima Sezione (pareri n. 3/2009, n. 200/2012 e n. 249/2012), è condiviso anche dalle Sezioni regionali per il
Veneto (pareri n. 17/2008 e n. 955/2012), la Calabria (parere n. 41/2012), la Liguria (parere n. 7/2012) e la Toscana (parere n. 6/2012), e dall’altro, il diverso avviso delle altre Sezioni regionali di controllo, secondo le quali l’impiego di personale a tempo pieno di altre
Amministrazioni ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, configurerebbe una forma flessibile di assunzione, con conseguente applicazione del tetto di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, e non una diversa modalità di utilizzo delle prestazioni in seno al medesimo rapporto.
Le Sezioni regionali che hanno mostrato di non condividere l’impostazione seguita dalla Sezione remittente non sembrano, tuttavia, convergere verso un orientamento univoco, ma si muovono su tre principali indirizzi ermeneutici:
· Secondo l’avviso delle Sezioni di controllo per la Lombardia (parere n. 118/2012 e n. 448/2013), il Molise (parere n. 35/2015) e la Regione siciliana (parere n. 128/2014), nella fattispecie prevista dal comma 557 si configura un particolare rapporto di impiego che consentirebbe al dipendente dell’Ente locale di svolgere, al di fuori dell’orario di lavoro a
tempo pieno con l’Ente di appartenenza, attività lavorativa presso altro Ente tipicamente individuato. Tale rapporto di lavoro (definito “a scavalco d’eccedenza”) sarebbe connotato da una prestazione di lavoro a tempo pieno presso l’Ente di appartenenza e da una prestazione aggiuntiva a tempo parziale presso l’Ente utilizzatore. Nel primo caso, si
tratterebbe di lavoro ordinario, nell’altro, di lavoro “eccedente” l’ordinario.
· Diversamente, la Sezione di controllo per la Puglia (parere n. 99/2012) ritiene che la fattispecie prevista dall’art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, presenterebbe molti punti di affinità non con il comando, ma con i conferimenti di incarichi in favore dei dipendenti a tempo parziale di altra Pubblica amministrazione, come disciplinati ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.
· Per la Sezione di controllo per l’Umbria (parere n. 41/2013), infine, che si tratti di comando, di convenzione o di altro istituto, le spese sostenute pro quota dall’Ente che utilizza le prestazioni lavorative svolte da personale di altro Ente andrebbero, in ogni caso, computate nella spesa per il personale e, conseguentemente, incluse tra le limitazioni
stabilite dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.
2. È bene chiarire, in proposito, che la questione ermeneutica prospettata, riguardante l’applicazione dei limiti posti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 anche alle fattispecie inquadrabili nell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, trova origine dal fatto che la disposizione in esame non risulta tra quelle espressamente richiamate dall’art. 9. Né sembra
potersi affermare che il limite di spesa riguardi tutte, indistintamente, le forme di impiego di personale diverse da quella a tempo indeterminato, giacché, in questa ipotesi, il legislatore non avrebbe fatto ricorso al metodo della elencazione puntuale degli istituti da assoggettare al tetto di spesa.
Per dirimere la questione occorre, dunque, far luce sulla ratio di entrambe le norme, inquadrando le rispettive fattispecie nel complesso regime vincolistico dettato in materia di personale. Si potrà così stabilire se le modalità di utilizzazione del personale a tempo pieno di cui al comma 557, della legge n. 311/2004, rientrino nell’ambito applicativo dall’art. 9, comma
28, o se, al contrario, ne debbano rimanere escluse; nel qual caso, andrà valutata l’esistenza di eventuali limiti che ne condizionino la deroga.
3. L’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, come modificato dall’art. 4, comma 102, della legge 12 novembre 2011, n. 183, introduce, per gli Enti locali, un limite di spesa applicabile solo in linea di principio a determinate tipologie di rapporti di lavoro a tempo determinato, così da evitare di incidere sulle prerogative di autonomia e di autorganizzazione degli Enti.
Per gli Enti di ridotte dimensioni, la previsione di opportuni margini di adattamento ai principi di coordinamento della finanza pubblica si rivela quanto mai necessaria per salvaguardarne le esigenze operative, non disponendo questi, nella loro ridotta struttura organizzativa, di strumenti adeguati per fronteggiare occorrenze particolari o imprevedibili.
Ulteriori spazi di autonomia concessi agli Enti locali dal richiamato d.l. n. 78/2010 sono dati dalla presenza di numerose eccezioni al tetto del 50 per cento della spesa sostenuta nel 2009, stratificatesi nel tempo per garantirne l’esercizio delle funzioni o dei servizi fondamentali (specie nei settori della polizia locale, dell’istruzione pubblica e nel settore sociale).
La più significativa di tali eccezioni risulta introdotta in fase di conversione in legge dell’art. 11, comma 4-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, laddove si esclude l’applicazione della limitazione di spesa in parola per gli Enti locali in regola con gli obblighi di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562, dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(riferiti, rispettivamente, alla spesa dell’anno precedente ed alla spesa relativa all’anno 2008).
Subordinando l’esclusione dei limiti di spesa previsti per le forme di lavoro flessibile al rispetto della disciplina di cornice dettata per il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, la previsione derogatoria conferma la stretta connessione esistente tra l’esigenza di ridurre la spesa per il personale, espressa dai limiti imposti dai citati commi 557 e 562, e quella di salvaguardare l’autonomia degli Enti territoriali da indebite ingerenze nella potestà organizzativa degli stessi. Infatti, se l’Ente dimostra di aver ridotto la spesa di personale entro determinati livelli complessivi, lo specifico tetto aggiuntivo di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, assume carattere cedevole, così da favorire una più ampia libertà di manovra in materia di assunzioni, ferma restando la necessità di compensare, a livello di aggregato, l’eventuale
incremento di spesa generato dalle forme di lavoro flessibile e, comunque, di non sormontare il livello di spesa raggiunto nel 2009 per le medesime finalità (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG).
4. Da quanto precede si evince che il campo di applicazione dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 deve intendersi riferito alle ipotesi di conferimento di incarichi, di vario genere, finalizzati all’instaurazione di nuovi rapporti a tempo determinato che producono un incremento della spesa per il personale.
La ratio dell’art. 9, comma 28, appare, inoltre, chiaramente rinvenibile nella volontà di limitare la spesa per le assunzioni di personale con tipologie contrattuali a tempo determinato finalizzate ad eludere i vincoli in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato. Né può trascurarsi la volontà di ricondurre il lavoro flessibile nell’alveo naturale dei requisiti di temporaneità o eccezionalità previsti dagli artt. 7, comma 6, e 36, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, evitando che il relativo utilizzo si trasformi in un mezzo per colmare le lacune ordinarie dell’Ente (cfr. SS.RR. deliberazione n. 11/Contr/2012).
Devono intendersi, pertanto, escluse dalle limitazioni di cui all’art. 9 del d.l. n. 78/2010, le modalità di utilizzo del personale che, senza comportare un incremento della spesa complessiva, siano dirette ad ottimizzare l’allocazione delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell’attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (art. 30 TUEL). Il miglioramento dell’economicità nella gestione del lavoro pubblico costituisce, infatti, un obiettivo di interesse primario che il legislatore ha costantemente perseguito in questi ultimi anni.
5. L’accennato regime di esclusione dalle limitazioni di spesa dettate dall’art. 9, comma 28, trova ampia applicazione anche nelle fattispecie inquadrabili nell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, il cui disposto normativo introduce una disciplina di favore per gli Enti locali di ridotte dimensioni demografiche che intendono servirsi “dell’attività di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza”.
La disposizione, introdotta allo scopo di fronteggiarne l’esiguità degli organici e le concomitanti ridotte disponibilità dei bilanci, è rivolta, come detto, tanto ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti quanto ai Consorzi tra Enti locali gerenti servizi a rilevanza industriale, alle Comunità montane e alle Unioni di Comuni. L’accostamento tra le forme tradizionali di organizzazione territoriale e le più recenti realtà associative fra Enti locali consente di far luce
sulla ratio della norma, ispirata ad introdurre strumenti di semplificazione e di razionalizzazione dei servizi di primario interesse pubblico per venire incontro alle difficoltà degli Enti di ridotte dimensioni nel reperimento di personale dotato di competenze adeguate alle funzioni da svolgere.
In questa ottica, la disposizione avrebbe introdotto, secondo l’orientamento seguito sin dagli inizi dal Consiglio di Stato, una deroga al principio di unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella Pubblica amministrazione espresso dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001.
Si sarebbe inteso così permettere ai dipendenti degli Enti locali di svolgere, previa autorizzazione, attività lavorativa a favore di altri Enti locali di piccole dimensioni ovvero associati tra loro non solo se titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale, come previsto dall’art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma anche se titolari di un
rapporto di lavoro a tempo pieno (cfr. Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 2141/2005).
Nell’articolare le motivazioni del parere, il Consiglio di Stato ha evidenziato come l’utilizzazione della seconda attività lavorativa del dipendente di altro Ente possa avvenire sulla base tanto di un nuovo contratto di lavoro subordinato (a tempo parziale) quanto di un contratto di lavoro autonomo. In entrambi i casi, la permanenza del rapporto di lavoro a tempo pieno con l’Amministrazione di appartenenza fa sì che quest’ultima “possa subordinare l’autorizzazione a vincoli ed oneri che assicurino il permanere della compatibilità della prestazione lavorativa con il rapporto a tempo pieno in essere”.
È chiaro, dunque, che, in queste ipotesi, l’atto autorizzatorio avrà ad oggetto essenzialmente la definizione dei tempi e dei modi attraverso i quali l’attività lavorativa svolta presso l’Ente utilizzatore non arrechi pregiudizio al corretto svolgimento dei compiti istituzionali dell’Ente di appartenenza.
Ne discende che, una volta definiti i limiti esterni ed interni cui l’Ente utilizzatore dovrà informare lo svolgimento della prestazione lavorativa, l’Amministrazione di appartenenza continuerà a gestire il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in assoluta autonomia e senza alcuna modificazione o novazione, oggettiva o soggettiva, dello stesso.
Questa prima conclusione chiarisce uno degli aspetti meno controversi della questione, vale a dire il fatto che se l’Ente decide di utilizzare autonomamente le prestazioni di un dipendente a tempo pieno presso altro Ente locale al di fuori del suo ordinario orario di lavoro, la prestazione aggiuntiva andrà ad inquadrarsi necessariamente all’interno di un nuovo rapporto di lavoro autonomo o subordinato a tempo parziale, i cui oneri dovranno essere computati ai fini del rispetto dei limiti di spesa imposti dall’art. 9, comma 28, per la quota di costo aggiuntivo.
6. L’estrema sommarietà della fattispecie di cui al richiamato comma 557, della legge n. 311/2004, che le Sezioni regionali giustamente qualificano con la generica locuzione “formula organizzatoria”, consente di integrare anche altre modalità di utilizzazione temporanea del lavoratore assimilabili, sul piano funzionale e della spesa, a forme di impiego
“precario”.
Una di queste è ipotizzabile nelle convenzioni tra Enti locali al fine di regolare l’utilizzo contestuale e reciproco delle prestazioni di loro dipendenti.
È bene precisare, al riguardo, che la fattispecie in esame, contraddistinta dal previo assenso dell’Amministrazione di appartenenza per l’utilizzo di un dipendente titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno, non può essere confusa con quella disciplinata dall’art. 1, comma 58-bis, della legge n. 662/1996, in cui il cumulo di incarichi implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (autonomo o subordinato) con l’Amministrazione beneficiaria della prestazione aggiuntiva rispetto a quella, a tempo parziale, che continua ad essere svolta nei confronti dell’Ente di appartenenza. La maggiore spesa che ne consegue deve, quindi, essere computata ai fini del rispetto dei limiti previsti dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.
Diversa è, invece, l’ipotesi prevista dall’art. 14 del CCNL in data 22 gennaio 2004, relativo al personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003.
La disposizione consente, infatti, di utilizzare personale di altri Enti “per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo” (le 36 ore settimanali) senza che questo configuri un autonomo rapporto di lavoro a tempo parziale. In tal caso, l’Ente di appartenenza deve prestare il suo previo assenso e regolare, mediante convenzione, i modi e i tempi di utilizzo del lavoratore nonché le modalità di ripartizione dei relativi oneri finanziari.
Trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più Enti e che può ben inquadrarsi all’interno dell’ampia formula organizzatoria prevista dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.
In questo caso, infatti, il dipendente di un Ente locale, titolare di un rapporto di lavoro a tempo pieno, verrebbe autorizzato a svolgere prestazioni per conto di altro Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale. Rimanendo legato all’unico rapporto d’impiego con l’Ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative a favore anche di detto Comune in forza dell’autorizzazione dell’Ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due Enti assumerebbe carattere accessivo.
Poiché il suddetto cumulo di incarichi non implica la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro né comporta un incremento della spesa complessiva tra i due Enti, deve ritenersi che possano estendersi alla descritta fattispecie inquadrabile all’interno dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 gli stessi motivi che portano ad escludere l’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004 dall’ambito applicativo dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010 (cfr., in questi
termini, le Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesito 6.6.3, di cui alla deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR).
Analogamente, le spese sostenute pro quota dall’Ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l’Ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell’art. 1, commi 557 o 562, della legge n. 296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Linee guida cit., quesito 6.2).
7. Un’ulterioremodalità di utilizzazione temporanea del lavoratore presso un Ente diverso da quello di appartenenza è quella riconducibile all’istituto del comando, il quale può essere disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.
Come evidenziato dalla Sezione remittente, il lavoratore in posizione di comando rimane legato al rapporto d’impiego con l’Ente originario, ma rivolge le proprie prestazioni lavorative a favore di altro Ente pubblico in forza dell’autorizzazione dell’Amministrazione di provenienza.
È da aggiungere che, stante la temporaneità del comando, il posto lasciato disponibile dal dipendente comandato non può essere coperto per concorso o altra procedura di mobilità, mentre i posti vacanti, temporaneamente coperti dal dipendente comandato, sono considerati disponibili ai fini concorsuali o per eventuali trasferimenti. Inoltre, il lavoratore, cessando di
essere alle dipendenze funzionali dell’Ente di appartenenza per diventare, in senso funzionale, dipendente di altro Ente, ha diritto ad un trattamento retributivo il cui onere non potrà che gravare sull’Ente fruitore delle prestazioni temporanee del lavoratore.
La relativa spesa, qualora non sia corrisposta direttamente dall’Ente utilizzatore, sarà da questo rimborsata all’Ente di appartenenza. In ambedue i casi, le somme a carico dell’Ente utilizzatore rientrano tra le componenti considerate ai fini della determinazione dei limiti di spesa previsti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, mentre rimangono
escluse dal relativo computo le spese sostenute dall’Ente cedente per le quali è previsto il rimborso da parte dell’Amministrazione che utilizza il personale comandato (cfr. Linee guida cit., quesiti n. 6.2 e 6.3).
Benché il comando produca, per l’Ente utilizzatore, i medesimi effetti funzionali ed economici di un’assunzione a tempo determinato, lo stesso assume valenze tutt’affatto particolari ove venga sussunto all’interno della formula organizzatoria prevista dall’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004.
In linea con l’illustrata finalità della norma, infatti, il comando può costituire per gli Enti di ridotte dimensioni e per le loro forme associative una opportunità di reperimento di personale utile a razionalizzare il servizio o la funzione da svolgere e, nel contempo, a contenerne la spesa in un arco temporale circoscritto.
D’altronde, il favor del legislatore verso rimedi che possano sopperire a temporanee insufficienze di organico dei piccoli Comuni attraverso modalità di cessione del personale che, senza comportare un incremento complessivo di spesa, assicurino una distribuzionepiù efficiente delle risorse umane, rappresenta un elemento teleologico presente nello stesso limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010.
In coerenza con la ratio del comma 28, può dunque ritenersi che la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando presso gli enti previsti dal comma 557 della legge n. 311/2004 vada esclusa dall’ambito applicativo del medesimo art. 9, comma 28, a condizione che le economie di spesa realizzate dall’Ente cedente non concorrano a finanziare spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni.
Ed invero, ove detto Ente riuscisse (in virtù del comando) a ricondurre il livello delle residue spese di personale al di sotto del predetto limite, lo stesso potrebbe procurarsi la possibilità di assumere altri dipendenti, in contrasto con la volontà di razionalizzazione e contenimento della spesa insita nella disposizione di favore per l’Ente di destinazione, il quale viene per ciò stesso esonerato dal computo della maggiore spesa.
Per un principio di parallelismo, occorre dunque che l’Ente cedente, nei casi in cui il personale comandato rientri in una delle tipologie di lavoro flessibile, neutralizzi la minore spesa computando figurativamente nella spesa per il personale, ai fini del rispetto dell’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, anche l’importo di spesa che avrebbe dovuto sostenere in assenza di comando ovvero la spesa effettivamente sostenuta ma rimborsata dall’Ente utilizzatore.
8. Per le esposte considerazioni, si ritiene che la questione interpretativa posta dalla Sezione di controllo per la Regione Piemonte con la deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG vada risolta nel senso che i limiti di spesa di cui all’art. 9,
comma 28, del d.l. n. 78/2010, non trovano applicazione nei casi in cui, ai sensi dell’art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, gli Enti utilizzano l’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni locali entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, sostituendosi, in tutto o in parte, all’Ente titolare del rapporto di lavoro sul piano economico, organizzativo e funzionale.
Tali condizioni si verificano allorché gli Enti di cui al richiamato comma 557 utilizzano le prestazioni del dipendente in modo contestuale e reciproco ovvero in posizione di comando, secondo tempi, modi, condizioni e limiti definiti nell’atto autorizzativo o in apposita convenzione nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore nonché degli obblighi di riduzione della spesa per il personale previsti dall’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, a garanzia dell’invarianza della spesa complessivamente considerata.
A tal fine, l’Ente che autorizza l’utilizzo a tempo parziale o in posizione di comando del proprio dipendente a tempo pieno dovrà verificare in concreto che i conseguenti risparmi di spesa non alimentino spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni, computando figurativamente nei limiti di spesa di cui all’art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 l’importo delle economie realizzate nell’ambito del lavoro flessibile.
P.Q.M.
La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte con la deliberazione n. 33/2016/SRCPIE/QMIG, enuncia il seguente principio di diritto:
“Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”.