Aumento del Salario Accessorio in deroga al limite dell’anno 2016, ai sensi dell’Emendamento alla Conversione in Legge del DL 25/2025 – Calcolo dei requisiti, del rispetto dei limiti di spesa del personale e ripartizione

Aumento del Salario Accessorio in deroga al limite dell'anno 2016, ai sensi dell'Emendamento alla Conversione in Legge del DL 25/2025 - Calcolo dei requisiti, del rispetto dei limiti di spesa del personale e ripartizione

Prospetto di calcolo del possibile superamento dei limiti del salario accessorio annuali, rispetto l’anno 2016 (ai sensi dell’art. 23 c. 2 del dlgs 75/2017), come introdotto dall’emendamento alla legge di conversione del dl 25/2025, esempio di calcolo del possesso dei requisiti, del rispetto dei limiti di spesa del personale (art. 33 c. 2 del dl 34/2019 e art. 1 c 557 o 562 della l. 296/2006) e ripartizione dell’eventuale incentivazione.

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Ai fini del rispetto del limite 2016, il salario accessorio del Segretario in convenzione va calcolato pro quota da ciascun Ente – Corte dei Conti Toscana delibera 171/2025

Ai fini del rispetto del limite 2016, il salario accessorio del Segretario in convenzione va calcolato pro quota da ciascun Ente - Corte dei Conti Toscana delibera 171/2025

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Sanzioni codice della strada – Corte dei conti Lombardia Deliberazione n. 373/2025/PAR del 13 novembre 2025

Sanzioni codice della strada - Corte dei conti Lombardia Deliberazione n. 373/2025/PAR del 13 novembre 2025

Per la Sezione di controllo della Lombardia, le risorse di cui all’articolo 208 del Codice della strada destinati alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale non sono escluse dal limite di spesa previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, ai sensi dell’art. 1 comma 124, della legge 207 del 2024, in quanto non rientranti nella nozione di welfare integrativo e non espressamente oggetto di indicazione di irrilevanza ai fini del rispetto di quel vincolo di spesa. Le risorse di cui all’articolo 208 del Codice della strada destinati alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale possono essere escluse dal limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 nella misura e secondo le modalità indicate nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2019 ossia la stessa non ha escluso, ammettendola, “l’ipotesi che, in concreto, l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la quota di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni del precedente esercizio, utilizzando così, per l’attuazione dei progetti, solo le maggiori entrate effettivamente ed autonomamente realizzate dal medesimo personale. In tale circostanza, per la parte in cui i maggiori proventi riscossi confluiscono nel fondo risorse decentrate in aumento rispetto ai proventi da sanzioni in esso affluiti nell’esercizio precedente, l’operazione risulterebbe assolutamente neutra sul piano del bilancio (non avendo alcun impatto sulle altre spese e non dando luogo ad un effettivo aumento di spesa), sicché, nel caso in cui i maggiori proventi non fossero diretti a remunerare il personale per le ordinarie mansioni lavorative, ma venissero utilizzati per premiare la maggiore produttività di specifiche unità di personale incaricate di svolgere servizi suppletivi di controllo funzionali al programmato potenziamento della sicurezza urbana e stradale, la fattispecie così delineata non sarebbe da includere nelle limitazioni di spesa previste dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, in quanto estranea alla ratio che costituisce il fondamento del divieto”.

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