LA DURATA MINIMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI E’ DI TRA ANNI – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 220/2021

LA DURATA MINIMA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI E' DI TRA ANNI - CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 220/2021

Delib. n. 220/2021/PAR – Parere richiesto dalla Provincia di Forlì Cesena (FC) – Pres. Pieroni – Rel. Pais GrecoIl Presidente della Provincia di Forlì Cesena rivolge una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131 del 2003 sulla durata minima degli incarichi dirigenziali a contratto di cui all’art. 110 TUEL, in particolare se si applichi la durata minima triennale prevista dall’art. 19 comma 2 del d.lgs. 165 del 2001 ovvero la previsione di cui al terzo comma del medesimo art. 110 TUEL per la quale detti incarichi cessano alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente, da intendersi quale scadenza anche anticipata rispetto alla scadenza naturale del mandato per il verificarsi di una delle cause previste dalla legge. La Sezione, ferma l’inammissibilità del quesito per la possibile interferenza, sul punto, della propria attività consultiva con le funzioni di altro ordine giurisdizionale, rinvia, sulla questione, al principio di diritto, allo stato immutato, affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica per cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 […] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (TU Enti locali) […]”. affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica per cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 […] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (TU Enti locali) […]”. affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica per cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 […] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (TU Enti locali) […]”.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/220/2021/PAR

PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI IL REQUISITO DI ACCESSO E’ LA LAUREA – CORTE DEI CONTI SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA N. 228/2021

PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI IL REQUISITO DI ACCESSO E' LA LAUREA - CORTE DEI CONTI SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA N. 228/2021

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/PRIMA%20SEZIONE%20CENTRALE%20DI%20APPELLO/SENTENZA/228/2021

DANNO ERARIALE PER INCARICHI DIRIGENZIALI SENZA I REQUISITI – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA SENTENZA N. 91/2017

FATTO

  1. Con atto di citazione depositato il 24 novembre 2016, la Procura regionale citava in giudizio i convenuti in epigrafe, nelle rispettive vesti istituzionali rivestite presso l’ARPA Lombardia (d.g. il dr. Benezzoli, direttore amministrativo il dr. Trizzino, dirigente dell’U.O. Personale e organizzazione il dr. Zicoia, componenti del C.d.A. i restanti convenuti), esponendo quanto segue:
  2. A)che, con esposto 29.5.2014 del gruppo “Movimento 5 stelle”, era stato segnalato alla Procura un possibile danno erariale derivante dal conferimento di un incarico dirigenziale esterno apicale (Direttore del Settore Aria e Agenti Fisici) alla dr.ssa Silvia Bellinzona presso l’Arpa Lombardia;
  3. B)che l’istruttoria espletata aveva acclarato che alla dott.ssa Bellinzona erano stati conferiti i seguenti incarichi:

–                     con decreti del Direttore Generale n. 503 del 15 luglio 2011 e n. 539 del 29 luglio 2011, previa informativa al Consiglio di Amministrazione di cui alla deliberazione n. IV/79 del 15 luglio 2011, l’incarico di Direttore del Settore Aria e Agenti Fisici, con decorrenza 1/8/2011 e scadenza al 31/12/2013 (doc. n. 6);

–                     con decreto n. 416 del 15 giugno 2012, previa informativa al Consiglio di Amministrazione di cui alla deliberazione n. IV/98 del 15 giugno 2012, l’incarico di Direttore del Settore Monitoraggi Ambientali, con decorrenza 1/07/2012 e scadenza al 31/12/2013 (doc. n. 7);

–                     con decreto n. 786 del 17 dicembre 2013, previa informativa al Consiglio di Amministrazione di cui alla deliberazione n. V/09 del 16 dicembre 2013, l’incarico di Direttore del Settore Monitoraggi Ambientali, con decorrenza 1/01/2014 e scadenza al 31/12/2018 (doc. n. 8 comprensivo del contratto accessivo di lavoro);

  1. C)che dall’esame della documentazione (anche) trasmessa dall’Arpa era emerso che: a) il decreto n. 503/2011 era stato adottato dal Direttore Generale dott. Benezzoli, su proposta del Direttore del Settore Amministrativo dott. Trizzino, prevedendo la decorrenza dell’incarico dal 16 agosto 2011 e che tale provvedimento era stato, poi, sostituito con il successivo decreto rettificativo n. 539/2011, con il quale era stata anticipata la decorrenza dell’incarico al 1 agosto 2011. Questo secondo decreto è stato adottato dal Direttore Generale dott. Benezzoli, su proposta del Direttore del Settore Amministrativo dott. Trizzino e previa predisposizione/vaglio del Responsabile del procedimento dr. Zicoia – Dirigente Responsabile U.O. Personale e Organizzazione, i quali avevano siglato il provvedimento. Con riferimento alla posizione del dott. Zicoia la Procura precisava che era in contestazione la sottoscrizione del solo decreto rettificativo n. 539/2011 del 29/07/2011; b) il decreto n. 416/2012 era stato adottato dal Direttore Generale dott. Benezzoli, su proposta del Direttore del Settore Amministrativo dott. Trizzino e previa predisposizione/vaglio del Responsabile del procedimento dr. Zicoia – Dirigente Responsabile U.O. Personale e Organizzazione, i quali avevano siglato il provvedimento; c) il decreto n. 786/2013 era stato adottato dal Direttore Generale dott. Benezzoli, su proposta del Direttore del Settore Amministrativo dott. Trizzino e previa predisposizione/vaglio del Responsabile del procedimento dr.  Zicoia – Dirigente Responsabile U.O. Personale e Organizzazione, i quali avevano siglato il provvedimento;
  2. D)che i contratti di lavoro, accessivi a tali decreti e sottoscritti dal Direttore Generale dott. Benezzoli (oltre che dalla dr.ssa Bellinzona), prevedevano una retribuzione pari a: euro 97.042,28 annui lordi elevabile di un’ulteriore quota fino ad Euro 20.658,00 lordi secondo l’esito delle valutazioni annuali (contratto del 18 luglio 2011); euro 97.042,28 annui lordi elevabile di un’ulteriore quota fino ad euro 20.658,00 lordi secondo l’esito delle valutazioni annuali (contratto del 1 luglio 2012); euro 100.000,00 annui lordi elevabile di un’ulteriore quota fino ad euro 20.000,00 lordi secondo l’esito delle valutazioni annuali (contratto del 17 dicembre 2013);
  3. E)che il Consiglio di Amministrazione di ARPA era stato preventivamente informato dal Direttore Generale di tali nomine, ai sensi dell’articolo 5 comma 8 del regolamento di organizzazione, e ne erano scaturite: a) la delibera di C.d.A. del 15 luglio 2011 (doc. n. 9) avente ad oggetto il decreto n. 503/2011, con voto favorevole di Lucchini Enzo, Armati Claudio, Paris Bruno, Reali Roberto, b) delibera di C.d.A. del 15 giugno 2012 (doc. n.10) avente ad oggetto il decreto n. 416/2012, con voto favorevole di  Lucchini Enzo, Armati Claudio, Reali Roberto, c) delibera di C.d.A. del 16.12.2013 (doc. n.11) avente ad oggetto il decreto n. 786/2013, con voto favorevole di Simini Bruno, Colombo Mario, Passera Carlo, Rosco Giuliano, Zambelli Stefania;
  4. F)che la motivazione del conferimento dell’incarico esterno di cui ai decreti di nomina si limitava a dare atto che erano stati “valutati i titoli, le competenze e le esperienze professionali”e che dal curriculum vitae della dott.ssa Bellinzona, trasmesso dall’Amministrazione, e da successivi riscontri fatti, su delega della Procura, dai NAS dei Carabinieri, emergevano le seguenti esperienze professionali antecedenti alla nomina dirigenziale in ARPA:

Continua a leggere