
Delib. n. 220/2021/PAR – Parere richiesto dalla Provincia di Forlì Cesena (FC) – Pres. Pieroni – Rel. Pais GrecoIl Presidente della Provincia di Forlì Cesena rivolge una richiesta di parere ai sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 131 del 2003 sulla durata minima degli incarichi dirigenziali a contratto di cui all’art. 110 TUEL, in particolare se si applichi la durata minima triennale prevista dall’art. 19 comma 2 del d.lgs. 165 del 2001 ovvero la previsione di cui al terzo comma del medesimo art. 110 TUEL per la quale detti incarichi cessano alla scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente, da intendersi quale scadenza anche anticipata rispetto alla scadenza naturale del mandato per il verificarsi di una delle cause previste dalla legge. La Sezione, ferma l’inammissibilità del quesito per la possibile interferenza, sul punto, della propria attività consultiva con le funzioni di altro ordine giurisdizionale, rinvia, sulla questione, al principio di diritto, allo stato immutato, affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica per cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 […] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (TU Enti locali) […]”. affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica per cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 […] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (TU Enti locali) […]”. affermato dalla giurisprudenza di Cassazione nell’esercizio della propria funzione nomofilattica per cui “In tema di affidamento, negli enti locali, di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione si applica l’art. 19 d.lgs. n. 165 del 2001 […] secondo cui la durata di tali incarichi non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque, e non già l’art. 110, comma 3, d.lgs. n. 267 del 2000 (TU Enti locali) […]”.
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