LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE CESSATO NELL’ANNO E’ SOGGETTA ALLA VERIFICA DELLA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 169/2021

LA SOSTITUZIONE DEL PERSONALE CESSATO NELL'ANNO E' SOGGETTA ALLA VERIFICA DELLA VERIFICA DELLA SOSTENIBILITA' FINANZIARIA - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 169/2021

Il Sindaco del Comune di Corsico (MI) ha presentato una richiesta di volta a futuro i dubbi interpretativi sull’applicazione della disciplina in materia di capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato dei comuni, presentato dal decreto legge n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione. L’Ente chiede, in particolare, “di chiarire se il collocamento dell’ente nella fascia degli enti virtuosi consentire allo stesso di espandere la propria spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato (comprensiva degli incrementi di spesa per il nuovo personale e della spesa storica derivante dalla costituzione del personale cessato) fino al limite del “valore soglia””.La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del comune: “La clinica del personale cessato dal servizio costituisce assunzione di personale, possibile i limiti di capacità assunzionale del comune. Tale capacità deve essere improntata al “principio della sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall’art. 33, co. 2, del DL 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con DM 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l’ente di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà disciplinata dall’art. 5, comma 3 del DM sopra richiamato; ipotesi quest’ultima, tuttavia, non sovrapponibile nel caso di specie, che pertanto rientra nel perimetro della disciplina normativa generale, conformemente al disposto di cui all’art. 14 delle preleggi al codice civile”.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/167/2021/PAR

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LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DFP-0066005-P-06/10/2021

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DFP-0066005-P-06/10/2021

Con la nota “omissis”, acquisita in pari data con protocollo DFP “omissis”, codesto Comune ha sottoposto all’attenzione dello scrivente Dipartimento un quesito volto ad ottenere chiarimenti sulla portata applicativa della disposizione in oggetto, con specifico riguardo alla parte riguardante la disciplina della progressione tra le aree.

In particolare, si chiede:

  • di offrire elementi di dettaglio rispetto al comma 1-bis dell’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001, che individua tra i criteri di valutazione posti a base della procedura comparativa per l’accesso all’area superiore anche i “titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area”;
  • se per l’accesso alla categoria D del comparto funzioni locali sia richiesto un titolo ulteriore rispetto alla laurea e alla laurea specialistica;
  • se, ove per la ridotta dimensione dell’ente i requisiti per la partecipazione alle procedure comparative in esame siano posseduti da un solo dipendente, sia possibile attivare l’istituto in questione pur in assenza di effettiva comparazione.

Poiché i quesiti posti investono l’applicazione di istituti di recente introduzione, pare il caso di svolgere preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale utili a delineare soluzioni aderenti allo scopo perseguito dal legislatore con la novella del comma 1-bis dell’articolo 52 indicata in oggetto.

Nel quadro degli interventi in materia di pubblico impiego definiti dal decreto, la norma in esame concorre con le altre misure ivi previste ad assicurare il rafforzamento della capacità funzionale delle pubbliche amministrazioni, non solo per l’attuazione del PNRR, ma in termini complessivi di sistema.

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MODALITA’ DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DERIVANTI DAI PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO – CORTE DEI CONTI BASILICATA DELIBERA N. 69/2021

MODALITA' DI EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI DERIVANTI DAI PROVENTI DEL CONDONO EDILIZIO - CORTE DEI CONTI BASILICATA DELIBERA N. 69/2021

Parere n.69/2021 massima In tema di stipendio accessorio dei dipendenti pubblici, non concorrono a incrementare il tetto del fondo dei compensi aggiuntivi – introdotto con l’art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017- i soli proventi derivanti dall’incremento del 10% dei diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria previsto dall’art. 32, comma 40 del Dl n. 269 ​​del 30/9/2003 (convertito nella legge n.326/2003): detto incremento, infatti, può essere deliberato da ogni Comune che intende implemento l’attività istruttoria vengono al rilascio delle concessioni in sanatoria attraverso progetti finalizzati che in tal modo finanziati con fondi che si autoalimentano .Tale conclusione si fonda sulla piana interpretazione del chiaro disposto normativo recato dal comma 40 dell’art.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCBAS/69/2021/PAR