
Il Sindaco del Comune di Corsico (MI) ha presentato una richiesta di volta a futuro i dubbi interpretativi sull’applicazione della disciplina in materia di capacità assunzionali del personale a tempo indeterminato dei comuni, presentato dal decreto legge n. 34/2019 e dalla normativa di attuazione. L’Ente chiede, in particolare, “di chiarire se il collocamento dell’ente nella fascia degli enti virtuosi consentire allo stesso di espandere la propria spesa di personale per assunzioni a tempo indeterminato (comprensiva degli incrementi di spesa per il nuovo personale e della spesa storica derivante dalla costituzione del personale cessato) fino al limite del “valore soglia””.La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del comune: “La clinica del personale cessato dal servizio costituisce assunzione di personale, possibile i limiti di capacità assunzionale del comune. Tale capacità deve essere improntata al “principio della sostenibilità finanziaria” della spesa, misurata attraverso i valori soglia e le percentuali come definiti dall’art. 33, co. 2, del DL 34/2019 e dalle relative disposizioni di attuazione approvate con DM 17 marzo 2020, salvo la possibilità per l’ente di piccole dimensioni, che rientri nelle condizioni ivi stabilite, di utilizzare la facoltà disciplinata dall’art. 5, comma 3 del DM sopra richiamato; ipotesi quest’ultima, tuttavia, non sovrapponibile nel caso di specie, che pertanto rientra nel perimetro della disciplina normativa generale, conformemente al disposto di cui all’art. 14 delle preleggi al codice civile”.
Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/167/2021/PAR