SI’ ALLE PROGRESSIONI VERTICALI ANCHE SE PARTECIPA UN SOLO CANDIDATO – DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PARERE N. 66005 DEL 06.10.2021

SI' ALLE PROGRESSIONI VERTICALI ANCHE SE PARTECIPA UN SOLO CANDIDATO - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA PARERE N. 66005 DEL 06.10.2021

Progressione tra aree – titoli ulteriori – ammissibilità – unico candidato – necessità della procedura valutativa.

La nuova formulazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente all’amministrazione di prevedere il possesso di requisiti superiori a quelli richiesti per l’accesso dall’esterno.

In tal senso, il legislatore valorizza l’excursus professionale, formativo e comportamentale del dipendente. Tra gli altri, sono previsti parametri valutativi come il numero e la tipologia degli incarichi rivestiti e il possesso di titoli o competenze professionali o di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso dall’esterno.

Le amministrazioni possono quindi programmare il ricorso alla procedura comparativa per la copertura dei fabbisogni professionali sulla base delle proprie specifiche esigenze, declinando in autonomia, con propri atti, i titoli e le competenze professionali nonché gli ulteriori titoli di studio ritenuti maggiormente utili.

Per le procedure comparative di accesso alla categoria “D”, l’Ente potrà richiedere il possesso di titoli ulteriori rispetto a quelli di accesso previsti dalla contrattazione collettiva purché previamente individuati.

La circostanza che si abbia un unico candidato non esime l’amministrazione dall’esperire la procedura, ferma restando, in ogni caso, la puntuale pretederminazione dei criteri di valutazione.

Link al documento: http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/25-10-2021/e%E2%80%99-ammissibile-prevedere-sulla-base-delle-esigenze-dell

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PER LE FUNZIONI TECNICHE DI UNA GARA DI APPLATO AFFIDATE ALL’ESTERNO NON POSSONO ESSERE PERCEPITI GLI INCENTIVI – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 131/2021

PER LE FUNZIONI TECNICHE DI UNA GARA DI APPLATO AFFIDATE ALL'ESTERNO NON POSSONO ESSERE PERCEPITI GLI INCENTIVI - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 131/2021

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – si pronuncia come segue sulla richiesta di parere del comune di Cinisello Balsamo (MI):«Le quote parti dell’incentivo per funzioni tecniche previste dall’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice, in quanto affidate a personale esterno, al termine dell’esercizio in cui si conclude l’appalto cui l’incentivo si riferisce confluiranno distintamente nel risultato di amministrazione secondo la natura dell’ entrata con cui è stato finanziato il quadro economico del lavoro, servizio o fornitura, in conformità a quanto previsto dall’articolo 187 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/131/2021/PAR

NON E’ SUFFICIENTE LA MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER REVOCARE UN CONCORSO – TAR CAMPANIA SENTENZA N. 6368/2021

NON E' SUFFICIENTE LA MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER REVOCARE UN CONCORSO - TAR CAMPANIA SENTENZA N. 6368/2021

Link al documento: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr?p_p_id=GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_GaSearch_INSTANCE_2NDgCF3zWBwk_javax.portlet.action=searchProvvedimenti&p_auth=ZFW5WBpA&p_p_lifecycle=0