
Parere n.69/2021 massima In tema di stipendio accessorio dei dipendenti pubblici, non concorrono a incrementare il tetto del fondo dei compensi aggiuntivi – introdotto con l’art. 23 comma 2 del d.lgs. n. 75/2017- i soli proventi derivanti dall’incremento del 10% dei diritti ed oneri da rilascio delle concessioni edilizie in sanatoria previsto dall’art. 32, comma 40 del Dl n. 269 del 30/9/2003 (convertito nella legge n.326/2003): detto incremento, infatti, può essere deliberato da ogni Comune che intende implemento l’attività istruttoria vengono al rilascio delle concessioni in sanatoria attraverso progetti finalizzati che in tal modo finanziati con fondi che si autoalimentano .Tale conclusione si fonda sulla piana interpretazione del chiaro disposto normativo recato dal comma 40 dell’art.
Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCBAS/69/2021/PAR