Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune considera le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo – Corte dei Conti Lombardia delibera n. 115/2023

Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune considera le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo - Corte dei Conti Lombardia delibera n. 115/2023

Il Sindaco del Comune di Stezzano ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere sulla corretta modalità di rispetto del “tetto del 2016 delle risorse accessorie”, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Nello specifico il quesito chiede se la norma richiamata, “a fronte di una riduzione della quota percentuale della convenzione di segreteria rispetto al 2016”, consenta di utilizzare “lo spazio liberato dalla modifica della percentuale di riduzione del Segretario” per “ finanziare l’incremento del limite a disposizione delle posizioni organizzative” e, conseguentemente, destinare le risorse ricavate “al trattamento accessorio del personale”. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sul quesito formulato dal Sindaco del Comune di Stezzano (BG) “Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune considera le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo”.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/115/2023/PAR

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I REQUISITI PER L’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE LEGATA ALL’ATTIVITA’ DI RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA – CORTE DEI CONTI EMILIA ROMAGNA DELIBERA N. 01/2023

I REQUISITI PER L'INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE LEGATA ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA - CORTE DEI CONTI DELIBERA N. 01/2023

Il Comune di San Pietro in Casale ha trasmesso una richiesta di parere ai, sensi dell’art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003 n. 131, inerente ai requisiti per il riconoscimento al personale gli incentivi di cui all’art.1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativamente alle riscossioni delle annualità 2018 e 2019. La Sezione, in risposta al quesito, ha così riepilogato le condizioni per il pagamento degli incentivi in ​​esame: – che il Comune abbia approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabilità dal Tuel e secondo quanto espresso dalla Sezione delle Autonomie di questa Corte dei conti, con deliberazione n. 19/2021/QMIG; – che il Comune abbia aggiunto un proprio regolamento; – che l’utilizzo delle risorse così individuate sia limitato all’anno di riferimento, per tale dovendosi intendere l’annualità successiva a quella in cui è stato accertato a consuntivo il maggiore gettito; – che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa; – che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. – che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa; – che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. – che la quota destinata al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate sia attribuita sulla base dei criteri fissati dalla contrattazione integrativa; – che il beneficio attribuito ad ogni singolo dipendente non superi il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCERO/1/2023/PAR

SI’ ALLA REVISIONE DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO 2016 PER L’ISTITUZIONE DELLA DIRIGENZA – CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 211/2022

SI' ALLA REVISIONE DEL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO 2016 PER L'ISTITUZIONE DELLA DIRIGENZA - CORTE DEI CONTI LOMBARDIA DELIBERA N. 211/2022

La Sezione si pronuncia nel senso che in ipotesi di prima istituzione delle posizioni dirigenziali è possibile (ri)determinare l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, includendovi quelle relative al personale con qualifica dirigenziale, calcolate sulla base di valori di riferimento tratti da medie retributive relative ad altri enti.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/211/2022/PAR