Concorsi della P.A.: online solo le graduatorie definitive dei vincitori, il Garante sanziona l’INPS per illecita diffusione di dati personali – Garante della Privacy Provvedimento dell’11 aprile 2024

Concorsi della P.A.: online solo le graduatorie definitive dei vincitori, il Garante sanziona l’INPS per illecita diffusione di dati personali - Garante della Privacy Provvedimento dell'11 aprile 2024

Pubblicare sul web gli esiti delle prove intermedie o dei dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi ad un concorso è una violazione della privacy.

Così si è espresso il Garante a seguito di un reclamo presentato da un partecipante al concorso pubblico, a 1858 posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS.

Il reclamante aveva lamentato la pubblicazione sul sito web dell’Istituto di numerosi atti e documenti tra cui gli elenchi degli ammessi e non ammessi alla prova scritta e prova orale e l’elenco dei partecipanti, contenente la valutazione dei titoli da parte della Commissione di concorso, con l’indicazione del punteggio attribuito a ciascun candidato. Tali documenti sarebbero poi finiti anche sui social network ad opera di terzi.

I soggetti pubblici, ha ricordato il Garante, quando operano nello svolgimento di procedure concorsuali devono trattare i dati personali degli interessati nel rispetto delle norme di settore applicabili, e quindi non è possibile pubblicare online dati dei partecipanti ai concorsi non previsti dalla legge. Non sono infatti consentiti livelli differenziati di tutela della protezione dei dati personali, né su base territoriale né a livello di singola amministrazione, specie quando la materia sia già stata oggetto di bilanciamento e regolazione dal legislatore con disposizioni uniformi a livello nazionale.

Nel quantificare l’importo della sanzione all’INPS in 20.000 euro l’Autorità ha considerato la natura, la durata e la gravità della violazione, nonché l’elevato numero degli interessati e l’atteggiamento collaborativo dell’Istituto, che ha rimosso gli elenchi in questione, seppur a seguito della richiesta di informazioni del Garante.

Link al documento: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10019523

Parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 3 bis del DL 80/2021 – modalità di reclutamento – Dipartimento della funzione pubblica

Parere in merito alla corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 3 bis del DL 80/2021 - modalità di reclutamento - Dipartimento della funzione pubblica

L’Ufficio per i concorsi e il reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica riscontrando una richiesta di parere in merito all’interpretazione dell’art. 3 bis del DL 80/2021 precisa che “lo scorrimento della graduatoria, presuppone l’esistenza di posti vacanti disponibili in riferimento alla specifica posizione lavorativa alla quale si riferisce la procedura concorsuale/selettiva già espletata, nonché ai requisiti attitudinali e professionali che la stessa richiede (precisato anche al paragrafo n. 2 della circolare DFP – 5 del 2013). 

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/dipartimento-funzione-pubblica/14756-2024-04-17-07-34-29.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Ambito di applicazione della novella introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 44 del 2023, all’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Ufficio Legislativo, prot. 0000499 del 16/06/2023

Ambito di applicazione della novella introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 44 del 2023, all’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Ufficio Legislativo,  prot. 0000499 del 16/06/2023