
graduatorie concorsuali
Provvedimento del 26 settembre 2024 in tema di pubblicazione dei dati personali relativi a graduatorie concorsuali – Garante della Privacy

Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dall’INPS, per aver pubblicato, sul proprio sito web istituzionale, due file, denominati “graduatoria finale” e “graduatoria finale -vincitori” contenenti oltre all’indicazione del nome e cognome dei candidati e alla data di nascita, il punteggio derivante dalla media dei voti conseguiti nelle prove scritte, il punteggio derivante dalla valutazione dei titoli, il punteggio conseguito nella prova orale, il punteggio totale nonché il riferimento all’eventuale presenza di titoli di precedenza, a quelli di preferenza e la specifica indicazione dell’ammissione con riserva, di molteplici interessati e precisamente di 5384 tra vincitori e idonei della predetta procedura, in violazione degli artt. 5, 6, 9 del Regolamento, nonché 2-ter e 2-septies comma 8 del Codice.
Link: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/10076453
L’idoneo nella graduatoria concorsuale non ha un diritto di scorrimento della stessa senza una manifestazione espressa della volontà dell’Amministrazione – Corte Cassazione ordinanza 26824/2024

Per la Corte è riconosciuto al concorrente idoneo non vincitore il diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria soltanto qualora ciò sia previsto dal bando di concorso o, in alternativa, dopo che la pubblica amministrazione abbia manifestato l’intenzione di avvalersi dello scorrimento; decisione che, una volta assunta, risulta equiparabile all’espletamento di tutte le fasi di una procedura concorsuale, mentre è da escludere che la volontà dell’amministrazione di coprire il posto possa desumersi da un nuovo bando concorsuale, poi annullato, ovvero da assunzioni di personale a termine. Nemmeno nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia deciso di ricorrere allo scorrimento, ma il candidato conseguentemente individuato abbia rinunciato all’assunzione, il candidato idoneo in posizione successiva può vantare un diritto all’assunzione, essendo necessaria una nuova manifestazione di volontà della pubblica amministrazione a lui diretta.