Parere in merito all’applicazione dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 – Trattenimento in servizio – Dipartimento della Funzione Pubblica 26.01.2024

Parere in merito all’applicazione dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137 – Trattenimento in servizio - Dipartimento della Funzione Pubblica 26.01.2024

L’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, che riconosce la facoltà di autorizzare la permanenza in servizio del personale dirigenziale titolare di determinate tipologie di incarichi strettamente connessi con l’attuazione di interventi nell’ambito del PNRR, è una norma di stretta interpretazione, costituendo una deroga al regime ordinario. In ragione di ciò, nel caso di un comune privo di personale di qualifica dirigenziale, che abbia conferito, ai sensi dell’art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le relative funzioni ai responsabili degli uffici o dei servizi, la disposizione normativa de qua deve ritenersi inapplicabile, in quanto essa, ai fini dell’esperibilità della deroga al generale divieto di trattenimento in servizio, individua espressamente, quali diretti destinatari, i dirigenti e, in particolare, i dirigenti generali, anche apicali.

Link: https://lavoropubblico.gov.it/bancadatipareri/elenco-documenti/dettaglio?id=YTRaZGFwNDBEd2M9

Parere DFP-0015900-a-29-A-29/02/2024 sulla corretta interpretazione delle facoltà di stabilizzazione consentite dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 – Dipartimento Funzione Pubblica

Parere DFP-0015900-a-29-A-29/02/2024 sulla corretta interpretazione delle facoltà di stabilizzazione consentite dall’articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dall’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 - Dipartimento Funzione Pubblica

La Funzione Pubblica ha fornito un chiarimento cruciale riguardante la stabilizzazione dei lavoratori precari e la valutazione dei servizi nei singoli enti in gestione associata. Con questo parere il Dipartimento risponde al quesito posto da un ente capofila di un Ambito Sociale Territoriale che include 22 piccoli Comuni convenzionati. Nello specifico il quesito verte sulla possibilità di stabilizzare sette assistenti sociali assunti a tempo determinato tramite concorso dall’Ente capofila, estendendo questa stabilizzazione agli altri Comuni dell’Ambito dove gli assistenti hanno lavorato.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/dipartimento-funzione-pubblica/15005-2024-07-10-06-31-59.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Parere 6401 del 26/01/2024 in merito all’applicazione dell’art. 11, comma 1, del DL 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L 9 ottobre 2023, n. 137 – Trattenimento in servizio – Dipartimento della funzione pubblica

Parere 6401 del 26/01/2024 in merito all’applicazione dell’art. 11, comma 1, del DL 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla L 9 ottobre 2023, n. 137 – Trattenimento in servizio - Dipartimento della funzione pubblica

Al Dipartimento Funzione Pubblica viene richiesto “se nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale possa trovare legittimamente applicazione la disposizione legislativa richiamata per trattenere in servizio i Responsabili di Servizi che espletano funzioni dirigenziali, ai sensi del degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e che sono attuatori di interventi previsti dal PNRR”. Il Dipartimento svolge preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale in particolare evidenzia che “la scelta del legislatore si colloca in un momento storico del tutto particolare per la pubblica amministrazione, nel quale occorre bilanciare, in maniera non sempre agevole, gli interessi in gioco di contenimento della spesa, il ricambio generazionale ed il perseguimento dell’interesse pubblico”. È di tutta evidenza che l’intervento legislativo rappresenti una deroga al regime ordinario e debba essere, per questo, oggetto di stretta interpretazione. Ai fini dell’attuazione della norma, devono ricorrere determinati presupposti, tra cui, per quanto qui di interesse, innanzitutto la qualifica dirigenziale della figura da trattenere, ma, ancor più specificamente, una valutazione in ordine alla complessità ed alla dimensione organizzativa della struttura interessata, che consenta di ritenere tale incarico dirigenziale corrispondente ad uno di livello dirigenziale generale o apicale di cui al comma 1 del citato articolo 11. Inoltre, in ogni caso, la prosecuzione del rapporto di lavoro deve essere disposta dall’amministrazione nei cui ruoli è inquadrato il dirigente che si intende trattenere. Il Dipartimento conclude: “si deve ritenere che il trattenimento in servizio disciplinato dal comma 1 dell’articolo 11 non possa trovare applicazione nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/dipartimento-funzione-pubblica/14757-parere-6401-del-26012024-in-merito-allapplicazione-dellart-11-comma-1-del-dl-10-agosto-2023-n-105-convertito-con-modificazioni-dalla-l-9-ottobre-2023-n-137–trattenimento-in-servizio.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni