
Al Dipartimento Funzione Pubblica viene richiesto “se nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale possa trovare legittimamente applicazione la disposizione legislativa richiamata per trattenere in servizio i Responsabili di Servizi che espletano funzioni dirigenziali, ai sensi del degli artt. 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e che sono attuatori di interventi previsti dal PNRR”. Il Dipartimento svolge preliminarmente alcune considerazioni di carattere generale in particolare evidenzia che “la scelta del legislatore si colloca in un momento storico del tutto particolare per la pubblica amministrazione, nel quale occorre bilanciare, in maniera non sempre agevole, gli interessi in gioco di contenimento della spesa, il ricambio generazionale ed il perseguimento dell’interesse pubblico”. È di tutta evidenza che l’intervento legislativo rappresenti una deroga al regime ordinario e debba essere, per questo, oggetto di stretta interpretazione. Ai fini dell’attuazione della norma, devono ricorrere determinati presupposti, tra cui, per quanto qui di interesse, innanzitutto la qualifica dirigenziale della figura da trattenere, ma, ancor più specificamente, una valutazione in ordine alla complessità ed alla dimensione organizzativa della struttura interessata, che consenta di ritenere tale incarico dirigenziale corrispondente ad uno di livello dirigenziale generale o apicale di cui al comma 1 del citato articolo 11. Inoltre, in ogni caso, la prosecuzione del rapporto di lavoro deve essere disposta dall’amministrazione nei cui ruoli è inquadrato il dirigente che si intende trattenere. Il Dipartimento conclude: “si deve ritenere che il trattenimento in servizio disciplinato dal comma 1 dell’articolo 11 non possa trovare applicazione nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale”.
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