Certificazione verde COVID-19, FAQ del Governo

Certificazione verde COVID-19, FAQ del Governo

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PROCEDURE SEMPLIFICATE (FINALMENTE) PER I CONCORSI PUBBLICI – DECREDO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31.03.2021

PROCEDURE SEMPLIFICATE (FINALMENTE) PER I CONCORSI PUBBLICI - DECREDO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31.03.2021

CAPO III Semplificazione delle procedure per i concorsi pubblici in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

ART. 10 (Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici)

  1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all’articolo 1,
    comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina
    del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n.
    56, le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo
    comparativo:
    a) nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova
    scritta e di una prova orale;
    b) l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza
    della prova orale, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la
    pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità,
    nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali;
    c) una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale ai fini dell’ammissione alle
    successive fasi concorsuali; in tal caso, il relativo punteggio concorre alla formazione del punteggio
    finale.
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti,
    l’utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall’articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19
    maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario,
    la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate
    in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.
  3. Fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020,
    per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente
    decreto le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono l’utilizzo degli strumenti informatici e
    digitali di cui al comma 1, lettera b), nonché le eventuali misure di cui al comma 2. Le medesime
    amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attività, possono prevedere la fase di valutazione
    dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle
    medesime forme di pubblicità adottate per il bando e riaprendo i termini di partecipazione, nonché,
    per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola
    prova scritta e di una eventuale prova orale. Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati
    successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al permanere dello stato di
    emergenza, le amministrazioni di cui al comma 1 possono altresì prevedere l’espletamento di una
    sola prova scritta e di una eventuale prova orale, in deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a).
  4. Al reclutamento del personale a tempo determinato previsto dall’articolo 1, comma 179, della legge
    30 dicembre 2020, n. 178, provvede il Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell’articolo 4,
    comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
    legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
    165, anche avvalendosi dell’Associazione Formez PA. Il reclutamento è effettuato mediante
    procedura concorsuale semplificata anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando comunque il
    profilo comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza
    professionale anche ai fini dell’ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla
    formazione del punteggio finale, e una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla, con
    esclusione della prova orale. Il Dipartimento può avvalersi delle misure previste dal comma 2. Non
    si applicano gli articoli 34 comma 6 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’articolo
    1, comma 181, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è abrogato.
  5. In ragione dell’emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, volte all’assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 3, anche in deroga al bando, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicità adottate per il bando stesso, senza necessità di riaprire i termini di partecipazione e garantendo comunque il profilo comparativo e la parità tra i partecipanti. Resta ferma l’attività già espletata, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.
  6. Le commissioni esaminatrici dei concorsi possono essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione e le sottocommissioni garantiscono l’omogeneità dei criteri di valutazione delle prove.
  7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) prevista dall’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  8. Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  9. Dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnicoscientifico di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

RIASSEGNAZIONE O SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO PER L’OPERATORE SANITARIO ANCHE PRIVATO CHE NON SI SOTTOPONE AL VACCINO – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31.03.2021

ART. 4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante
previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla
    completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178,
    e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
    condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le
    professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture
    sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi
    professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da
    SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per
    lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è
    somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre
    autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
  2. La vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria può essere omessa o differita solo in caso di
    accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato

dal medico di medicina generale.

  1. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale
    territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva
    residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori
    di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie,
    sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali
    trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva
    residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
  2. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province
    autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei
    soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione
    e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la
    presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna
    vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di
    protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
  1. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita
    l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione
    comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del
    comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti
    per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di
    cui al periodo precedente, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto
    termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla
    somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali
    adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la
    richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente
    e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento
    all’obbligo vaccinale.
  2. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza
    dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e
    all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda
    sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano
    contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
    SARS-CoV-2.
  3. L’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione di cui al comma
    6.
  4. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove
    possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento
    corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del
    contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di
    cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  5. La sospensione di cui al comma 6, mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale
    o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31
    dicembre 2021.