RIASSEGNAZIONE O SOSPENSIONE SENZA STIPENDIO PER L’OPERATORE SANITARIO ANCHE PRIVATO CHE NON SI SOTTOPONE AL VACCINO – DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 31.03.2021

ART. 4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante
previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario)

  1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla
    completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178,
    e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
    condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le
    professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture
    sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi
    professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da
    SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per
    lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è
    somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre
    autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.
  2. La vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria può essere omessa o differita solo in caso di
    accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato

dal medico di medicina generale.

  1. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale
    territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva
    residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori
    di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie,
    sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali
    trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva
    residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.
  2. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province
    autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei
    soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione
    e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la
    presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna
    vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di
    protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
  1. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita
    l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione
    comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del
    comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti
    per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di
    cui al periodo precedente, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto
    termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla
    somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali
    adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la
    richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente
    e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento
    all’obbligo vaccinale.
  2. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza
    dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e
    all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda
    sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano
    contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
    SARS-CoV-2.
  3. L’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione di cui al comma
    6.
  4. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove
    possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento
    corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del
    contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di
    cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato.
  5. La sospensione di cui al comma 6, mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale
    o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31
    dicembre 2021.
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