ART. 4 (Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante
previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario)
- In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla
completa attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n.178,
e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate
condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza gli esercenti le
professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi
professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da
SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale all’esercizio della professione e per
lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione è
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre
autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano. - La vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria può essere omessa o differita solo in caso di
accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestato
dal medico di medicina generale.
- Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale
territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva
residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori
di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie,
sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, farmacie, parafarmacie e studi professionali
trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva
residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano. - Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province
autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei
soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione
e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la
presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell’ambito della campagna
vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di
protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.
- Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria locale di residenza invita
l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione
comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti
per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di
cui al periodo precedente, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto
termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla
somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali
adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la
richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente
e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento
all’obbligo vaccinale. - Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza
dell’obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione all’interessato, al datore di lavoro e
all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda
sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano
contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da
SARS-CoV-2. - L’Ordine professionale di appartenenza comunica immediatamente la sospensione di cui al comma
6. - Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove
possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento
corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del
contagio. Quando l’assegnazione a diverse mansioni non è possibile, per il periodo di sospensione di
cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. - La sospensione di cui al comma 6, mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale
o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31
dicembre 2021.