Lo stanziamento delle risorse destinate ai compensi degli avvocati interni, ove assente o sottostimato per errore tecnico, può essere rideterminato a valere per gli esercizi futuri, in coerenza con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza – Corte dei Conti Lombardia delibera 300/2026

Lo stanziamento delle risorse destinate ai compensi degli avvocati interni, ove assente o sottostimato per errore tecnico, può essere rideterminato a valere per gli esercizi futuri, in coerenza con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza - Corte dei Conti Lombardia delibera 300/2026

Il Sindaco del Comune di Vigevano (PV) ha formulato una richiesta di parere circa la possibilità di rideterminare lo stanziamento per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 90/2014 e circa la sua modalità di calcolo. La Sezione ha stabilito: 1) lo stanziamento delle risorse destinate ai compensi degli avvocati interni previsto per l’anno 2013, ai sensi dell’art. 9, comma 6, primo periodo, del d.l. n. 90/2014, ove assente o sottostimato per errore tecnico, può essere rideterminato a valere per gli esercizi futuri, in coerenza con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza; 2) ai fini della rideterminazione, la scelta del criterio di calcolo è rimessa all’autonoma e prudenziale valutazione dell’Ente, nell’ambito della propria potestà regolamentare e negoziale e nel rispetto degli equilibri di bilancio; l’Ente può ricostruire il parametro secondo il criterio delle somme correlate ai ricorsi pendenti nel 2013 ponderate per il grado di probabilità dell’esito ovvero secondo altra modalità ritenuta idonea, purché fondata su criteri predeterminati, oggettivi e misurabili, nel rispetto del principio di competenza finanziaria dell’esercizio 2013. Nei rigorosi termini dei princìpi di diritto testé enunciati e nella puntuale aderenza agli stessi dell’eventuale successiva attività amministrativa, è riconosciuta l’applicazione dell’esimente della responsabilità ex art. 2 della legge n. 1/2026.

Link: https://www.corteconti.it/HOME/Documenti/DettaglioDocumenti?Id=8dd14493-5414-4848-98e2-2873a91e631f

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Nuova istituzione della dirigenza e tetto salario accessorio – CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Deliberazione 165/PAR del 28/8/2026

Nuova istituzione della dirigenza e tetto salario accessorio - CORTE DEI CONTI Sezione Regionale di Controllo per la Toscana Deliberazione 165/PAR del 28/8/2026

La Corte riscontra il quesito di un ente locale toscano, che chiede se, “nel caso di nuova istituzione della dirigenza, sia possibile rideterminare il tetto del salario accessorio del 2016, previsto dall’art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017, tenendo conto degli oneri aggiuntivi per il trattamento economico accessorio della dirigenza medesima. Chiede, inoltre, quale sia da intendersi il corretto parametro di riferimento finanziario, anche alla luce dell’art. 33 del D.L. n. 34/2019, che consente di incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa nel caso di un aumento del personale in servizio rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2018”.
La Sezione si è già pronunciata sul tema con le deliberazioni n. 260/2024/PAR e n. 80/2026/PAR, evidenziando come la finalità della disposizione normativa in argomento sia quella di “mantenere invariato il valore medio pro capite delle risorse destinate al trattamento accessorio”. In tale prospettiva, l’incremento del tetto non rappresenta una deroga generalizzata al limite di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, ma costituisce un meccanismo volto ad assicurare che l’aumento del personale non determini una riduzione della quota media di risorse accessibili a ciascun dipendente. Pertanto, solo nel caso in cui la prima istituzione della dirigenza dell’ente locale abbia come conseguenza un aumento del numero dei dipendenti in servizio rispetto al 31 dicembre 2018, riconducibile all’applicazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 può essere adeguato al fine di mantenere invariato il valore medio pro capite di tali risorse. L’ente che, invece, intenda istituire per la prima volta la dirigenza e che non abbia effettuato assunzioni ai sensi dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 è tenuto, in sede di costituzione del fondo destinato al trattamento accessorio della dirigenza, al rispetto del limite previsto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Fonte: ARANAGENZIA

Link: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCTOS/165/2026/PAR

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La conoscenza di informatica ed inglese (nei concorsi pubblici), può espletarsi, a seconda delle concrete previsioni contenute nei relativi bandi, o come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale – TAR Calabria sentenza 247/2026

La conoscenza di informatica ed inglese (nei concorsi pubblici), può espletarsi, a seconda delle concrete previsioni contenute nei relativi bandi, o come elemento di valutazione al pari delle altre materie di esame ovvero come requisito di partecipazione alla procedura concorsuale - TAR Calabria sentenza 247/2026

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