Non si concretizza il danno da usura psicofisica se il giorno di riposo settimanale viene posticipato – Corte di Cassazione sentenza n. 9959/2024

Non si concretizza il danno da usura psicofisica se il giorno di riposo settimanale viene posticipato - Corte di Cassazione sentenza n. 9959/2024

Link al documento: https://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20240412/snciv@sL0@a2024@n09959@tO.clean.pdf

Qualora in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, venisse consentito, in caso di turno festivo infrasettimanale, di optare per il riposo compensativo in luogo dell’indennità maggiorata ex art. 30, comma 5, lett. d)”, al dipendente non andrebbe riconosciuta una maggiorazione del turno prestato in quella giornata – ARAN CFL257

Qualora in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, venisse consentito, in caso di turno festivo infrasettimanale, di optare per il riposo compensativo in luogo dell’indennità maggiorata ex art. 30, comma 5, lett. d)”, al dipendente non andrebbe riconosciuta una maggiorazione del turno prestato in quella giornata - ARAN CFL257

In relazione al quesito in oggetto, non può che evidenziarsi che, ove ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, in sede di contrattazione integrativa, sia stata prevista la facoltà per il personale di fruire di un equivalente numero di ore di riposo compensativo in giornata festiva infrasettimanale, tale tutela, come inequivocabilmente ivi precisato, dovrà essere riconosciuta “in luogo della corresponsione dell’indennità di turno spettante ex art. 30, comma 5, lett. d)”.

Poiché la fruizione del riposo compensativo rappresenta una tutela alternativa al riconoscimento della indennità ex art. 30, comma 5, lett. d), è escluso che, ove il personale opti per essa, possa essere attribuita alcuna delle altre maggiorazioni espressamente individuate al richiamato art. 30, comma 5.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7577-funzioni-locali-orario-di-lavoro/14728-cfl257.html

Turnazione, festivo infrasettimanale non lavorato imputazione a ferie – Corte di Cassazione sentenza n. 34580/2023

Turnazione, festivo infrasettimanale non lavorato imputazione a ferie - Corte di Cassazione sentenza n. 34580/2023

È Legittima l’imputazione a ferie del festivo infrasettimanale non lavorato in quanto, per la Cassazione, la disciplina contrattuale di riferimento deve essere quella della turnazione (oggi art. 30, comma 5, del contratto del 16.11.2022). Per i turnisti, infatti, tutti i giorni della settimana, compresi quelli ricadenti in un giorno festivo, sono considerati come ferie, con regime retributivo onnicomprensivo (art. 22, comma 5, CCNL: “…indennità che compensa interamente il disagio…”); In tal senso la Suprema Corte si era ripetutamente espressa (cfr., da ultimo, Cass. n. 19449/2023, Cass.n. 25378/2022, Cass. n. 32905/2021) affermando che “…ai dipendenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, funzionale alla continuità del servizio, si applica, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, l’art. 22, comma 5, CCNL di comparto 14.9.2000…” al fine di “attribuire al dipendente che presti attività in giorno festivo ricadente nel turno, un’indennità con funzione interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario, e non invece l’art. 24 che prende in considerazione situazioni accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene svolta in giorni non lavorativi, ovvero non entro il limite del normale orario, quale deve ritenersi quello reso, di regola ed in via ordinaria, dai lavoratori turnisti”. I ricorrenti, tutti dipendenti appartenenti al corpo di polizia locale di un Comune che prestano servizio in turni articolati su tutti i giorni della settimana e che si sono visti imputare a ferie alcune giornate coincidenti con le festività infrasettimanali, ricadenti nel turno di servizio, ma non lavorate, chiedevano l’applicazione dell’articolo 24, comma 2, del contratto del 14.09.2000 laddove stabilisce che «l’attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo».

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14537-sezione-lavoro-ordinanza-n-345802023-pubblico-impiego–enti-locali–turnazione-festivo-infrasettimanale-non-lavorato–imputazione-a-ferie–legittimazione.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni