Qualora in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, venisse consentito, in caso di turno festivo infrasettimanale, di optare per il riposo compensativo in luogo dell’indennità maggiorata ex art. 30, comma 5, lett. d)”, al dipendente non andrebbe riconosciuta una maggiorazione del turno prestato in quella giornata – ARAN CFL257

Qualora in sede di contrattazione integrativa, ex art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, venisse consentito, in caso di turno festivo infrasettimanale, di optare per il riposo compensativo in luogo dell’indennità maggiorata ex art. 30, comma 5, lett. d)”, al dipendente non andrebbe riconosciuta una maggiorazione del turno prestato in quella giornata - ARAN CFL257

In relazione al quesito in oggetto, non può che evidenziarsi che, ove ai sensi dell’art. 7, comma 4, lett. ac) del CCNL 16.11.2022, in sede di contrattazione integrativa, sia stata prevista la facoltà per il personale di fruire di un equivalente numero di ore di riposo compensativo in giornata festiva infrasettimanale, tale tutela, come inequivocabilmente ivi precisato, dovrà essere riconosciuta “in luogo della corresponsione dell’indennità di turno spettante ex art. 30, comma 5, lett. d)”.

Poiché la fruizione del riposo compensativo rappresenta una tutela alternativa al riconoscimento della indennità ex art. 30, comma 5, lett. d), è escluso che, ove il personale opti per essa, possa essere attribuita alcuna delle altre maggiorazioni espressamente individuate al richiamato art. 30, comma 5.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7577-funzioni-locali-orario-di-lavoro/14728-cfl257.html

Nuova disciplina in materia di turno festivo infrasettimanale diurno e notturno – ARAN parere CFL202

Nuova disciplina in materia di turno festivo infrasettimanale diurno e notturno - ARAN parere CFL202

L’art. 30, comma 5, lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativo alla maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) spettante ai lavoratori in un turno festivo infrasettimanale riguarda l’intera giornata del festivo infrasettimanale.

La norma contrattuale, pertanto, deve essere correttamente intesa nel senso di riconoscere il trattamento economico ivi previsto sia per il turno diurno (antimeridiano e pomeridiano) sia per il turno notturno che siano stati effettuati in giornata festiva infrasettimanale (dalle ore 00,00 alle ore 23,59).

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7577-funzioni-locali-orario-di-lavoro/13630-cfl202.html

La nuova previsione relativamente al turno festivo infrasettimanale non è retroattiva – ARAN parere CFL189

La nuova previsione relativamente al turno festivo infrasettimanale non è retroattiva - ARAN parere CFL189

L’art. 30, comma 5, lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022, relativo alla maggiorazione oraria del 100% della retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) spettante ai lavoratori in un turno festivo infrasettimanale è applicabile dal giorno successivo alla data di sottoscrizione del CCNL senza alcun effetto retroattivo, in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del citato CCNL del 16/11/2022.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7577-funzioni-locali-orario-di-lavoro/13403-cfl189.html