Incarico personale in quiescenza – Corte dei Conti Molise delibera 34/2025

Incarico personale in quiescenza - Corte dei Conti Molise delibera 34/2025

La Corte in merito alla richiesta di parere circa la “perimetrazione del divieto di conferimento di incarichi a soggetti titolari di trattamento pensionistico” conclude che gli incarichi riferibili alle attività di “formazione operativa, affiancamento, supporto e assistenza” non possono essere ritenuti assimilabili agli incarichi vietati dalla norma (“incarichi di studio e consulenza”, “incarichi dirigenziali o direttivi” e “cariche in organi di governo”) se effettivamente caratterizzati della mera condivisione, in favore di personale neoassunto e per un periodo di tempo circoscritto, dell’esperienza maturata dal soggetto in quiescenza nell’esercizio delle mansioni in precedenza affidategli. Per completezza, la Sezione rileva come il conferimento di un incarico debba in ogni caso rispettare anche i limiti posti dall’art. 7, co. 6, d.lgs. n. 165/2001.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-regionale-di-controllo-per-il-molise-deliberazione-34-2025-par-impiego-pubblico-funzioni-locali-incarico-personale-in-quiescenza/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche – Dipartimento della Funzione Pubblica

Indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche - Dipartimento della Funzione Pubblica

Definite le indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio del personale, dirigenziale e non dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche “di cui si renda necessario continuare ad avvalersi anche per far fronte ad attività di tutoraggio e di affiancamento ai nuovi assunti e per esigenze funzionali non diversamente assolvibili”. Il documento prevede che il ricorso all’istituto possa essere applicato “non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente”.

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Incarichi retribuiti per i dipendenti titolari di pensioni non di vecchiaia – Corte di Conti Lombardia delibera 172/2024

Incarichi retribuiti per i dipendenti titolari di pensioni non di vecchiaia - Corte di Conti Lombardia delibera 172/2024

La Corte riscontra un parere “sulla sussistenza del divieto sancito dall’articolo 25 della legge 724/1994 per i dipendenti titolari di pensioni non di vecchiaia per incarichi retribuiti affidati dall’amministrazione di provenienza o dalle amministrazioni con cui gli stessi abbiano avuto rapporti di lavoro o impiego nei 5 anni precedenti a quelli di cessazione”. Nella richiesta del Comune istante si possono enucleare due distinti quesiti: a) se sia rilevante la forma di collocamento in quiescenza (se pensione anticipata di anzianità, richiamata dall’art. 25 della L. 724/1994, o pensione di vecchiaia); b) come debba essere qualificata l’attività di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto (ovvero, se consulenza o collaborazione) al fine di stabilire se rientri o meno tra gli incarichi vietati. La Sezione di controllo osserva che per l’esatta qualificazione dell’attività oggetto del quesito occorre valutare con attenzione l’oggetto dell’incarico anche per evitare interpretazioni antielusive delle norme vigenti. Solo se l’attività da svolgere è di supporto, affiancamento e assistenza a personale neoassunto ed è limitata ad una formazione di orientamento ed al primo affiancamento, circoscritta nel tempo (poche settimane), l’attività può essere qualificata di mera assistenza e, quindi, non ricompresa nei limiti e divieti della normativa. Ove, invece, essa consista in un supporto qualificato per adiuvare o formare il neoassunto nello svolgimento di determinate materie (ad es. edilizia, appalti, discipline finanziarie) l’attività va qualificata come consulenza che rientra tra gli incarichi di collaborazione ad esperti ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001. La Sezione nello specifico non può esimersi dal rilevare che l’attività di formazione del neoassunto non richiede, di norma, una “mera assistenza” ma, in presenza di attività complesse, un sostegno conoscitivo da parte di un esperto, maturato nella pregressa esperienza e conoscenza. 

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/15063-sezione-regionale-di-controllo-lombardia-deliberazione-1722024par-impiego-pubblico–funzioni-locali–incarichi-retribuiti-per-i-dipendenti-titolari-di-pensioni-non-di-vecchiaia-.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni