Nei casi di utilizzo temporaneo e a tempo parziale di un dipendete incaricato di EQ presso un altro ente, quale tipo di incentivo può essere riconosciuto al dipendente interessato? – ARAN Id: 35351

Nei casi di utilizzo temporaneo e a tempo parziale di un dipendete incaricato di EQ presso un altro ente, quale tipo di incentivo può essere riconosciuto al dipendente interessato - ARAN Id: 35351

Nelle ipotesi di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione, di cui all’art. 16 del CCNL, a personale titolare di EQ utilizzato a tempo parziale presso altro ente, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

– l’ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi contro della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa. Una delle novità di questa riscrittura sta proprio in quest’ultimo capoverso, ove si è attenuato il principio di stretta proporzionalità della retribuzione di posizione rispetto all’intervenuta riduzione oraria della prestazione. Nell’applicazione di tale clausola, tenendo conto delle responsabilità assegnate, si potrà pertanto – con ragionevolezza e ben motivando, tenendo conto delle responsabilità che, comunque, restano in capo al dipendente – ridurre la retribuzione di posizione in maniera non strettamente proporzionale all’intervenuta riduzione oraria della prestazione;

– l’ente utilizzatore, corrisponde, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dallo stesso stabilito, tenendo conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa, con le stesse considerazioni di cui sopra; lo stesso ente, fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all’art. 17, comma 2, ossia oltre i 18 mila euro annui.

Esempio:

ENTE A (di appartenenza): incarico di EQ pesato originariamente a 18 mila euro. A seguito del convenzionamento per 18 ore settimanale presso l’ente B, l’Ente anziché ridurgli la posizione di un 50%, motivando gliela riduce di soli 8 mila euro (anziché di 9), in modo quindi non strettamente proporzionale, continuando a corrispondergli 10 mila euro di posizione annua.

ENTE B (utilizzatore): incarico di EQ su una posizione pesata 16 mila euro. In relazione alle responsabilità assegnate, anziché ridurre la posizione del 50%, gliela riduce di 7 mila euro. Con la possibilità di riconoscergli anche una maggiorazione fino al 30% (opzionale) dell’importo di posizione riconosciuto, anche in eccedenza al limite contrattuale dei 18 mila euro.

Pertanto, nel caso di specie l’incaricato di EQ utilizzato a tempo parziale per il 50% anche da altro ente potrà percepire, a titolo di retribuzione di posizione:

dall’Ente A = 10.000 €

dall’Ente B = 9.000 + 2.700 (30 %) = 11.700€

tot. 21.700 > 18.000 €

In aggiunta, potrà percepire la retribuzione di risultato in entrambi gli enti, in funzione dei criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa (che potranno anche prevedere modalità di riduzione non strettamente proporzionali alla riduzione oraria) e degli esiti della valutazione.

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Incarico extraistituzionale non autorizzato. Prescrizione azione erariale – Corte dei conti Sezione III giurisdizionale di Appello Sentenza n. 146/2025 del 13 ottobre 2025

Incarico extraistituzionale non autorizzato. Prescrizione azione erariale - Corte dei conti Sezione III giurisdizionale di Appello Sentenza n. 146/2025 del 13 ottobre 2025

La Corte richiama l’obbligo della richiesta di autorizzazione di cui all’art. 53 del dlgs 165/2001, al comma 7, che vieta ai dipendenti pubblici di svolgere incarichi extraistituzionali retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Secondo la giurisprudenza detto obbligo “deve reputarsi riconducibile anche a generali principi di correttezza e buona fede sanciti dagli articoli 1175 e 1375 c.c., nonché agli obblighi di diligenza e fedeltà nello svolgimento dell’attività lavorativa che trovano fondamento nella Carta costituzionale, agli articoli 54, comma 2, e 98”. La conoscibilità obiettiva è nel caso di incarichi extraistituzionali esclusa perché non c’è obbligo generale di controllo dei dipendenti e non ci può quindi essere un’attività di controllo in assenza della richiesta di autorizzazione o in assenza di comunicazione del dipendente, che serve a rendere noto l’incarico da svolgere. Pertanto, in caso di danno da svolgimento di incarico extraistituzionale non autorizzato per la “giuridica conoscibilità” (data di decorrenza della prescrizione dell’obbligo di riversamento del compenso di quell’attività) occorre avere riguardo al momento nel quale risulta esservi stata la conoscenza o sia risultata possibile tale conoscenza da parte dell’amministrazione. L’omissione del dipendente nel far conoscere i presupposti da cui deriva l’obbligo di riversamento, comporti anche che non possa dirsi conoscibile per l’amministrazione il mancato riversamento e, quindi, conoscibile il conseguente danno erario.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-iii-giurisdizionale-di-appello-sentenza-n-146-2025-del-13-ottobre-2025-impiego-pubblico-funzioni-centrali-incarico-extraistituzionale-non-autorizzato-prescrizion/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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Non c’è danno erariale per la reiterata assegnazione della Responsabilità di EQ al dipendente istruttore – Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Campania Sentenza n. 317/2025 del 13 ottobre 2025

Non c'è danno erariale per la reiterata assegnazione della Responsabilità di EQ al dipendente istruttore - Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Campania Sentenza n. 317/2025 del 13 ottobre 2025

La Corte non reputa la presenza della responsabilità erariale di un Sindaco quando manca la prova del dolo, nel conferimento reiterato, per tutta la durata del mandato, dell’incarico di posizione organizzativa ad un dipendente dell’ufficio tecnico di categoria C, pur in presenza in organico ed in servizio di altro dipendente sempre dell’ufficio tecnico, ma di altra area, di categoria D. La soluzione organizzativa, annota il Collegio, pur non conforme al quadro normativo delineato dal CCNL di Comparto, non appare dettata al fine di cagionare un danno all’erario, ma invece risulta al contrario finalizzata al buon andamento organizzativo, ad evitare una ulteriore spesa esternalizzando il servizio, oltre che volta a garantire una migliore erogazione del medesimo servizio in termini di efficienza, efficacia e correttezza ex art.1 della legge n. 241/1990, in riflesso diretto dell’art. 97 Cost.

Link: https://www.aranagenzia.it/download/sezione-giurisdizionale-per-la-campania-sentenza-n-317-2025-del-13-ottobre-2025-impiego-pubblico-funzioni-locali-conferimento-incarico-responsabilita-erariale/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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