E’ legittimo anche il secondo licenziamento disciplinare – Corte di Cassazione sentenza n. 2274/2024

E' legittimo anche il secondo licenziamento disciplinare - Corte di Cassazione sentenza n. 2274/2024

Il contenzioso riguarda due licenziamenti disciplinari intimati dall’Agenzia delle Entrate nei riguardi di un funzionario dell’ente. La Corte sancisce che in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto rispetto al primo, sicché entrambi gli atti di recesso sono in sé astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto, dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente. Ciò significa che, sul piano del diritto sostanziale, è legittima la intimazione di un secondo licenziamento, per quanto esso nasca come destinato a non avere effetti, se il primo licenziamento non sia caducato. (Cass. 20 gennaio 2011, n. 1244; Cass. 4 gennaio 2013, n. 106).

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14613-sezione-lavoro-sentenza-22742024-impiego-pubblico–funzioni-centrali–agenzia-delle-entrate–secondo-licenziamento-disciplinare–art-63-del-dlgs-1652001.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Attività extraaziendale di volontariato non autorizzata, ripetizione somme percepite – Corte di Cassazione sentenza n. 2100/2024

Attività extraaziendale di volontariato non autorizzata, ripetizione somme percepite - Corte di Cassazione sentenza n. 2100/2024

La Corte si esprime in merito allo svolgimento, da parte di dipendenti di un’azienda sanitaria, di attività di volontariato extraaziendale, retribuita con un importo forfettario giornaliero, senza la prevista autorizzazione ex art. 53, comma 6, del Dlgs 165/2001. Viene confermata la decisione della Corte territoriale con la quale avvalorava le decisioni assunte in merito dall’amministrazione sanitaria, ossia l’intimazione di sanzioni amministrative a carico dei dipendenti non autorizzati, nonché il riconoscimento del credito che la stessa riteneva di vantare nei confronti degli dipendenti a titolo di riversamento alla pubblica amministrazione datrice di lavoro di quanto percepito altrove dai suoi dipendenti, come previsto dall’art. 53, comma 7, del dlgs 165/2001.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14612-2024-02-20-14-29-44.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

La sostituzione nell’incarico di dirigente medico non si configura come svolgimento di mansioni superiori – Corte di Cassazione sentenza n. 34155/2023

La sostituzione nell'incarico di dirigente medico non si configura come svolgimento di mansioni superiori - Corte di Cassazione sentenza n. 34155/2023

La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c., e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva. Dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificatamente prevista dalla disciplina collettiva è inapplicabile l’art. 36 della Costituzione.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14611-2024-02-20-14-28-26.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni