NELL’AMBITO DEL LIMITE COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO RISPETTO L’ANNO 2016, E’ POSSIBILE AUMENTARE UNA DELLE VOCI DI SPESA ACCESSORIE – CORTE DEI CONTI LAZIO DELIBERA N. 88/2023

NELL'AMBITO DEL LIMITE COMPLESSIVO DEL SALARIO ACCESSORIO RISPETTO L'ANNO 2016, E' POSSIBILE AUMENTARE UNA DELLE VOCI DI SPESA ACCESSORIE - CORTE DEI CONTI LAZIO DELIBERA N. 88/2023

Il Sindaco del Comune di omissis ha sottoposto a questa Sezione una richiesta di parere sulla corretta modalità di rispetto del “tetto del 2016 delle risorse accessorie”, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017. Nello specifico il quesito chiede se la norma richiamata, “a fronte di una riduzione della quota percentuale della convenzione di segreteria rispetto al 2016”, consenta di utilizzare “lo spazio liberato dalla modifica della percentuale di riduzione del Segretario” per “finanziare l’incremento del limite a disposizione delle posizioni organizzative” e, conseguentemente, destinare le risorse ricavate “al trattamento accessorio del personale”. La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sul quesito formulato dal Sindaco del Comune di omissis “Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune deve considerare le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo”.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-dei-conti/14152-sezione-regionale-di-controllo-per-il-lazio-delibera-n882023par-impiego-pubblico–funzioni-locali–trattamento-accessorio-del-personale.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

NO ALL’INQUADRAMENTO AUTOMATICO SULLA BASE DELLE MANSIONI SVOLTE SENZA L’ATTO ORGANIZZATIVO – CORTE DI CASSSAZIONE SENTENZA N. 22579/2023

NO ALL'INQUADRAMENTO AUTOMATICO SULLA BASE DELLE MANSIONI SVOLTE SENZA L'ATTO ORGANIZZATIVO - CORTE DI CASSSAZIONE SENTENZA N. 22579/2023

La Corte di Cassazione con la pronuncia in oggetto stabilisce che, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, l’espletamento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario, ai fini del riconoscimento del corrispondente trattamento economico, presuppone in ogni caso l’esistenza del corrispondente posto nella pianta organica dell’ufficio. Ove manchi l’istituzione dell’ufficio dirigenziale, il giudice non può sostituirsi all’amministrazione e valutare la sostanza delle attribuzioni, per qualificare di natura dirigenziale l’attività svolta dal soggetto preposto alla direzione dell’ufficio che viene in rilievo.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/14148-sentenza-n-22579-del-2672023-impiego-pubblico-demansionamento-rigetto-ricorso.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni