PER L’AMMISSIONE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SI DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE LA DATA DELL’ULTIMA ATTRIBUZIONE – ARAN PARERE CFL224

PER L'AMMISSIONE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI SI DEVE TENERE IN CONSIDERAZIONE LA DATA DELL'ULTIMA ATTRIBUZIONE - ARAN PARERE CFL224

Come indicato al comma 2 lett. a) dell’art. 14 del CCNL 16.11.2022, possono partecipare alla procedura selettiva di progressione economica i lavoratori che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica; nel secondo capoverso della medesima lettera a) si precisa che “ai fini della verifica del predetto requisito si tiene conto delle date di decorrenza delle progressioni economiche effettuate”; pertanto, in continuità alla precedente disciplina contenuta all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, ai fini della verifica del requisito di partecipazione (personale che negli ultimi tre anni non abbia beneficiato di alcuna progressione economica) l’anno di attribuzione è da considerarsi compreso.

Esempio: un dipendente che ha beneficiato di una progressione economica con decorrenza 01.01.2020, potrà concorrere ad una successiva procedura, disposta ai sensi della nuova disciplina contrattuale, dal 01.01.2023

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7638-funzioni-locali-progressioni-economiche-orizzontali/14130-cfl224.html

LA PRIMA ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EQ) VA FUORI DAL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO SOLO IN CASO DI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA – CORTE DEI CONTI CAMPANIA DELIBERA N. 239/2023

LA PRIMA ISTITUZIONE DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE (EQ) VA FUORI DAL LIMITE DEL SALARIO ACCESSORIO SOLO IN CASO DI INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA - CORTE DEI CONTI CAMPANIA DELIBERA N. 239/2023

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCCAM/239/2023/PAR