Gli incrementi del fondo in deroga per incentivare coloro che lavorano sui progetti del PNRR non si applicano alle Elevate Qualificazioni – Corte dei Lombardia delibera n. 172/2023

Gli incrementi del fondo in deroga per incentivare coloro che lavorano sui progetti del PNRR non si applicano alle Elevate Qualificazioni - Corte dei Lombardia delibera n. 172/2023

La Sezione regionale ha dichiarato: l’inammissibilità oggettiva del punto 1 del parere richiesto in quanto si concretizza nel tentativo di acquisire, in via preventiva, l’autorizzazione ad effettuare un’operazione di ricalcolo dei compensi già liquidati sulla base, tra l’altro , di una norma contrattuale sopravvenuta. Riguardo il secondo quesito, pur essendo oggettivamente ammissibile, la Sezione ritiene che: “i dubbi manifestati circa la sua concreta applicazione si appalesano inintelligibili, poco chiari se non, addirittura, ai limiti dell’inammissibilità ed, in ogni caso, non consentono di formulare un parere esaustivo. Laddove, nondimeno, l’ente istante aveva inteso conoscere se sia possibile, in via interpretativa e sulla scorta di un ragionamento meramente analogico, applicare al personale avente incarico di EQ (ex posizioni organizzative) l’incremento percentuale del trattamento accessorio (oltre il limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75), utilizzando il diverso criterio di calcolo previsto per i segreti comunali, (…) nonché sul valore della retribuzione di risultato come risultante dai contratti collettivi vigenti…”, come indicato specificatamente nella prescrizione della seconda parte della norma di cui all’art. 8, comma 3 del suindicato decreto legge, dopo l’integrazione avvenuta in sede di conversione, la risposta non può che essere negativa. Utilizzando il diverso criterio di calcolo previsto per i segreti comunali, (…) nonché sul valore della retribuzione di risultato risultante come dai vigenti contratti collettivi…”, come indicato indicato nella disposizione della seconda parte della norma di cui all’art. 8, comma 3 del suindicato decreto legge, dopo l’integrazione avvenuta in sede di conversione, la risposta non può che essere negativa. Utilizzando il diverso criterio di calcolo previsto per i segreti comunali, (…) nonché sul valore della retribuzione di risultato risultante come dai vigenti contratti collettivi…”, come indicato indicato nella disposizione della seconda parte della norma di cui all’art. 8, comma 3 del suindicato decreto legge, dopo l’integrazione avvenuta in sede di conversione, la risposta non può che essere negativa.

Link al documento: https://banchedati.corteconti.it/documentDetail/SRCLOM/172/2023/PAR

Le procedure di progressione verticale sono uniche per area oppure vanno svolte procedure distinte per famiglie professionali o posizioni di lavoro?* – ARAN parere CFC84

Le procedure di progressione verticale sono uniche per area oppure vanno svolte procedure distinte per famiglie professionali o posizioni di lavoro?* - ARAN parere CFC84

Poiché le procedure di progressione verticale sono basate sull’accertamento del possesso delle competenze necessarie a svolgere attività di un’area superiore e poiché le competenze attese variano a seconda dei lavori, si è dell’avviso che la progressione verticale vada svolta almeno a livello di “famiglia professionale”.

*Orientamento applicativo redatto di concerto con il Dipartimento della Funzione Pubblica e la Ragioneria Generale dello Stato.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7799-funzioni-centrali-indicazioni-generali/13104-cfc84.html

Sanità: il Garante sanziona una Asl per diffusione di dati sanitari di un paziente. Pubblicata una scheda di pronto soccorso su un cartellone pubblicitario – Garante Privacy Provvedimento del 1° giugno 2023

Sanità: il Garante sanziona una Asl per diffusione di dati sanitari di un paziente. Pubblicata una scheda di pronto soccorso su un cartellone pubblicitario - Garante Privacy Provvedimento del 1° giugno 2023

Viene a conoscenza da una chat che il proprio nome e cognome erano identificabili in un cartellone pubblicitario del pronto soccorso raffigurante un operatore sanitario al pc.

È accaduto al paziente di una Asl che dopo la “scoperta” ha presentato un reclamo al Garante privacy per tutelare i propri diritti.

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