Un lavoratore neo-assunto o transitato all’area superiore a seguito di progressione verticale non può immediatamente partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale, deve attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) – ARAN parere CFC114b

Un lavoratore neo-assunto o transitato all’area superiore a seguito di progressione verticale non può immediatamente partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale, deve attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) - ARAN parere CFC114b

L’art. 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9/05/2022 disciplina le progressioni economiche all’interno delle aree (c.d. PEO). Tale articolo, al comma 2, lett. a), indica i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, ovvero:

1)      Non aver beneficiato, negli ultimi tre anni, di alcuna progressione economica;

2)      Assenza negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto laddove comminato per “negligenza o insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati”.

Con riguardo al punto 1), l’art. 14 in esame precisa, da un lato, che il termine di tre anni in sede di contrattazione integrativa può essere ridotto a due o ampliato a quattro; dall’altro, che ai fini della quantificazione del tempo trascorso tra due progressioni economiche si tiene conto delle date di decorrenza delle stesse.

Sotto tale ultimo profilo, va precisato che il requisito di cui al punto 1) rappresenta l’intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra l’inquadramento nell’area (mediante assunzione dall’esterno o a seguito di progressione verticale) ed il conseguimento della prima progressione economica ovvero, nell’ambito della medesima area, tra una progressione economica e la successiva. Ciò appare evidente dalla lettura complessiva della disposizione contrattuale in esame. Infatti, il comma 1 del citato art. 14 precisa quale sia la finalità dei differenziali stipendiali chiarendo che essi remunerano “il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area”. Ai fini del computo del suddetto periodo minimo tra una progressione economica e la successiva, nell’ambito della medesima area, si tiene conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7819-funzioni-centrali-incrementi-degli-stipendi/13788-cfc114b.html

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