14 Aprile 2023 di carmignaniconsulenza Ciò che rileva, ai fini del permesso giornaliero ex art. 333 L. 104/1992, è che durante l’orario coperto dal permesso venga di fatto svolto il compito assistenziale che può, comunque, comprendere anche la possibilità di momenti di ripresa personale psico-fisica – Corte di Cassazione sentenza n. 7306/2023 Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/13864-sez-lavoro-ordinanza-n-7306-del-1332023-licenziamento-dipendente-in-permesso-ex-l-n-1041992-rigetto.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni Condividi: Condividi su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra) LinkedIn Condividi su Facebook (Si apre in una nuova finestra) Facebook Condividi su Pinterest (Si apre in una nuova finestra) Pinterest Condividi su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Telegram Condividi su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra) WhatsApp Invia un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra) E-mail Stampa (Si apre in una nuova finestra) Stampa Mi piace:Mi piace Caricamento in corso…