Ciò che rileva, ai fini del permesso giornaliero ex art. 333 L. 104/1992, è che durante l’orario coperto dal permesso venga di fatto svolto il compito assistenziale che può, comunque, comprendere anche la possibilità di momenti di ripresa personale psico-fisica – Corte di Cassazione sentenza n. 7306/2023

Ciò che rileva, ai fini del permesso giornaliero ex art. 333 L. 104/1992, è che durante l'orario coperto dal permesso venga di fatto svolto il compito assistenziale che può, comunque, comprendere anche la possibilità di momenti di ripresa personale psico-fisica - Corte di Cassazione sentenza n. 7306/2023

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/corte-di-cassazione/13864-sez-lavoro-ordinanza-n-7306-del-1332023-licenziamento-dipendente-in-permesso-ex-l-n-1041992-rigetto.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

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