Ciò che rileva, ai fini del permesso giornaliero ex art. 333 L. 104/1992, è che durante l’orario coperto dal permesso venga di fatto svolto il compito assistenziale che può, comunque, comprendere anche la possibilità di momenti di ripresa personale psico-fisica – Corte di Cassazione sentenza n. 7306/2023
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