Un lavoratore neo-assunto o transitato all’area superiore a seguito di progressione verticale non può immediatamente partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale, deve attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) – ARAN parere CFC114b

Un lavoratore neo-assunto o transitato all’area superiore a seguito di progressione verticale non può immediatamente partecipare alle procedure di progressione economica orizzontale, deve attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) - ARAN parere CFC114b

L’art. 14 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 9/05/2022 disciplina le progressioni economiche all’interno delle aree (c.d. PEO). Tale articolo, al comma 2, lett. a), indica i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva, ovvero:

1)      Non aver beneficiato, negli ultimi tre anni, di alcuna progressione economica;

2)      Assenza negli ultimi due anni, di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o al rimprovero scritto laddove comminato per “negligenza o insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati”.

Con riguardo al punto 1), l’art. 14 in esame precisa, da un lato, che il termine di tre anni in sede di contrattazione integrativa può essere ridotto a due o ampliato a quattro; dall’altro, che ai fini della quantificazione del tempo trascorso tra due progressioni economiche si tiene conto delle date di decorrenza delle stesse.

Sotto tale ultimo profilo, va precisato che il requisito di cui al punto 1) rappresenta l’intervallo di tempo minimo che deve intercorrere tra l’inquadramento nell’area (mediante assunzione dall’esterno o a seguito di progressione verticale) ed il conseguimento della prima progressione economica ovvero, nell’ambito della medesima area, tra una progressione economica e la successiva. Ciò appare evidente dalla lettura complessiva della disposizione contrattuale in esame. Infatti, il comma 1 del citato art. 14 precisa quale sia la finalità dei differenziali stipendiali chiarendo che essi remunerano “il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti nello svolgimento delle funzioni proprie dell’area”. Ai fini del computo del suddetto periodo minimo tra una progressione economica e la successiva, nell’ambito della medesima area, si tiene conto anche delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione professionale nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito della medesima area o di area corrispondente, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui si provenga per mobilità.

Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni (ovvero il termine inferiore o superiore definito in contrattazione integrativa) prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7819-funzioni-centrali-incrementi-degli-stipendi/13788-cfc114b.html

Il dipendente in lavoro agile non può svolgere nella medesima giornata una prestazione lavorativa in modalità mista – ARAN parere CFC118a

Il dipendente in lavoro agile non può svolgere nella medesima giornata una prestazione lavorativa in modalità mista - ARAN parere CFC118a

La possibilità di effettuare una giornata “mista” tra lavoro agile e lavoro in presenza è prevista dal vigente contratto solo in due ipotesi ben delineate ed aventi carattere eccezionale.

In primo luogo, l’Amministrazione può richiamare in ufficio il lavoratore che sta prestando la propria attività in modalità agile nel caso di “problematiche di natura tecnica e/o informatica” o “di cattivo funzionamento dei sistemi informatici”, a causa delle quali l’attività lavorativa a distanza viene concretamente impedita o sensibilmente rallentata (cfr. art. 39, co. 4 citato).

Oppure, in secondo luogo, l’Amministrazione può richiamare il dipendente nell’ipotesi di “sopravvenute esigenze di servizio” (co. 5). In questo caso deve essere data comunicazione che deve pervenire in tempo utile per la ripresa del servizio.

Pertanto, come si evince dalla lettura dei commi citati, si tratta di ipotesi residuali e straordinarie e che non ammettono un’estensione analogica in altri casi non disciplinati. Ulteriori e diverse ipotesi di attività “mista” di tipo volontario e programmabile a priori dalle parti non sono quindi conformi alla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7557-funzioni-centrali-rapporto-di-lavoro/13806-cfc118a.html