DM relativo alle modalità di utilizzo da parte di Regioni ed Enti locali del Portale “inPa”

DM relativo alle modalità di utilizzo da parte di Regioni ed Enti locali del Portale “inPa”

È stato registrato dalla Corte dei Conti in data 9/11/2022 il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 15 settembre 2022, con il quale sono disciplinate le modalità di utilizzo del portale unico del reclutamento da parte delle Regioni e degli enti locali, ai sensi dell’art. 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – Inpa. Le modalità di reclutamento rapide, trasparenti e innovative descritte nel decreto, sono finalizzate all’acquisizione di personale con competenze qualificate e con orientamento al valore pubblico. In fase di prima applicazione, e comunque non oltre sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, comunque non oltre il 31 maggio 2023, le regioni e gli enti locali possono continuare ad utilizzare anche i propri portali eventualmente già in uso. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura a tutte le amministrazioni il necessario supporto tecnico-amministrativo.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/dipartimento-funzione-pubblica/13346-dm-relativo-alle-modalita-di-utilizzo-da-parte-di-regioni-ed-enti-locali-del-portale-inpa.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Link al documento: https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/03-11-2022/dm-relativo-alle-modalita-di-utilizzo-da-parte-di-regioni-ed-enti-0

Corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022 decorrenza dell’incremento previsto al comma 1 bis) – ARAN parere CFL175

Corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022 si chiede quale sia la decorrenza dell’incremento previsto al comma 1 bis) - ARAN parere CFL175

Le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell’art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In particolare occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell’operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7571-funzioni-locali-nuovo-fondo-risorse-decentrate/13339-cfl175.html?mod_search_orapphide=yes&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni

Corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022, l’incremento previsto al comma 1 lett. d) – ARAN parere CFL174

Corretta applicazione dell’art. 79 “Fondo risorse decentrate: costituzione” del nuovo CCNL 16.11.2022, l’incremento previsto al comma 1 lett. d) - ARAN parere CFL174

Atteso che la ratio dell’incremento in esame è quella di neutralizzare l’effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l’importo di incremento – a regime – sulle risorse stabili dell’anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

A titolo del tutto esemplificativo, si riporta una tabella che effettua il calcolo per un ente tipo:

Con riferimento alla tabella, si chiarisce che:

  • la colonna 1, riporta le unità di personale al 1/1/2021, senza tener conto della percentuale di part-time; nelle unità di personale sono inclusi “comandati-out” e sono esclusi “comandati-in”; sono inoltre incluse persone in aspettativa o congedo non retribuiti o parzialmente retribuiti;
  • la colonna 2 e la colonna 3 riportano gli incrementi a regime (da tabella D);
  • la colonna 4 e la colonna 5 riportano le differenze tra incremento a regime riconosciuto alla specifica posizione economica e incremento a regime riconosciuto alla posizione economica iniziale, rispettivamente su base mensile e su base annua;
  • la colonna 6 riporta le somme risultanti – ottenute moltiplicando le differenze su base annua per le unità di personale – con evidenza del totale delle stesse, che costituisce l’incremento della parte stabile del Fondo ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL, con decorrenza 1/1/2021.

Link al documento: https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-locali/7571-funzioni-locali-nuovo-fondo-risorse-decentrate/13338-cfl174.html?mod_search_orapphide=yes&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni