
Atteso che la ratio dell’incremento in esame è quella di neutralizzare l’effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l’importo di incremento – a regime – sulle risorse stabili dell’anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.
A titolo del tutto esemplificativo, si riporta una tabella che effettua il calcolo per un ente tipo:

Con riferimento alla tabella, si chiarisce che:
- la colonna 1, riporta le unità di personale al 1/1/2021, senza tener conto della percentuale di part-time; nelle unità di personale sono inclusi “comandati-out” e sono esclusi “comandati-in”; sono inoltre incluse persone in aspettativa o congedo non retribuiti o parzialmente retribuiti;
- la colonna 2 e la colonna 3 riportano gli incrementi a regime (da tabella D);
- la colonna 4 e la colonna 5 riportano le differenze tra incremento a regime riconosciuto alla specifica posizione economica e incremento a regime riconosciuto alla posizione economica iniziale, rispettivamente su base mensile e su base annua;
- la colonna 6 riporta le somme risultanti – ottenute moltiplicando le differenze su base annua per le unità di personale – con evidenza del totale delle stesse, che costituisce l’incremento della parte stabile del Fondo ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL, con decorrenza 1/1/2021.