Con riferimento al quesito in esame, si osserva che la circostanza che la nuova clausola contrattuale sulla disciplina delle progressioni economiche, contenuta all’art. 14 del CCNL 16.11.2022, non contempli espressamente la partecipazione del personale comandato/distaccato presso altre PA alle predette procedure non pregiudica di certo la possibilità del personale in questione di partecipare alle stesse qualora sia in possesso dei requisiti ivi previsti.
Il computo delle risorse nel Fondo prima a carico del bilancio ai sensi dell’art. 79 CCNL 2019/2021 comma 1-bis deve sempre essere proporzionato alle percentuali di part time o lo deve essere solo nel caso in cui il tempo parziale sia genetico (non per trasformazione da rapporto a tempo pieno)?
Si ritiene che nel caso di specie il proporzionamento delle risorse debba intervenire solo in caso di part time genetico, posta la facoltà di rientro a tempo pieno del personale acceduto al tempo parziale per trasformazione dal tempo pieno.
Atteso che la ratio dell’incremento in esame è quella di neutralizzare l’effetto degli incrementi stipendiali sui valori delle progressioni che gravano sul Fondo, una volta pagati gli incrementi con le decorrenze previste nella Tabella D, afferenti al 2019, 2020 e al 2021, nonché gli arretrati 2022, l’importo di incremento – a regime – sulle risorse stabili dell’anno 2023 sarà pari alle differenze tra gli incrementi a regime (1.1.2021) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.
A titolo del tutto esemplificativo, si riporta una tabella che effettua il calcolo per un ente tipo:
Con riferimento alla tabella, si chiarisce che:
la colonna 1, riporta le unità di personale al 1/1/2021, senza tener conto della percentuale di part-time; nelle unità di personale sono inclusi “comandati-out” e sono esclusi “comandati-in”; sono inoltre incluse persone in aspettativa o congedo non retribuiti o parzialmente retribuiti;
la colonna 2 e la colonna 3 riportano gli incrementi a regime (da tabella D);
la colonna 4 e la colonna 5 riportano le differenze tra incremento a regime riconosciuto alla specifica posizione economica e incremento a regime riconosciuto alla posizione economica iniziale, rispettivamente su base mensile e su base annua;
la colonna 6 riporta le somme risultanti – ottenute moltiplicando le differenze su base annua per le unità di personale – con evidenza del totale delle stesse, che costituisce l’incremento della parte stabile del Fondo ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) del CCNL, con decorrenza 1/1/2021.
Acconsento al trattamento dei miei dati personali finalizzati al solo utilizzo del servizio di formazione, ai sensi del R. EU 679/2016 e del dlgs 196/2003
Informativa sulla privacy