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In conclusione, il Collegio non può che prendere atto della sussistenza di un evidente conflitto tra i revisori e alcuni organi del Comune. Allo stesso modo è evidente come la soluzione di un conflitto di questo tipo non possa essere la sostituzione dei revisori, in quanto la condivisibile giurisprudenza più volte ricordata è chiara nell’ escludere la possibilità di revoca discrezionale e fiduciaria degli stessi. Infatti, il provvedimento impugnato (in particolare tramite le presupposte relazioni istruttorie e l’atto di contestazione) è essenzialmente la cronaca della citata situazione di conflitto più che la contestazione (pur presente, anche se insufficiente) di addebiti specifici di omissione e ritardo nello svolgimento dei compiti stabiliti dall’art. 239 del d.lgs n. 267 del 2000.