DEVOLUTE AL GIUDICE DEL LAVORO TUTTE LE CONTROVERSIE AI RAPPORTI DI LAVORO, SOLO LE PROCEDURE CONCORSUALI PER L’ASSUNZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVE – CONSIGLIO DI STATO SENTENZA N. 2815/2016

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sez. II, con la sentenza 7 settembre 2015, n. 1233, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del competente giudice ordinario relativamente al ricorso per l’annullamento:

– della deliberazione di G.P. n. 23 del 14.02.2014, pubblicata all’Albo Pretorio il 26.02.2014, recante l’approvazione del nuovo Regolamento sulle procedure di mobilità orizzontale, nella parte in cui, per le procedure di mobilità orizzontale, relative alla categoria D, è stata prevista la modifica dei criteri di valutazione dei titoli e l’introduzione del colloquio;

– della determinazione dirigenziale n. 2683 dell’08.04.2014, con la quale è stata indetta la procedura di mobilità orizzontale tra profili professionali e, in particolare, per quanto qui di interesse, quella finalizzata alla copertura di un posto per il profilo professionale di Avvocato categoria D;

– della deliberazione di G.P. n. 26 del 17.02.2014, pubblicata sull’Albo Pretorio il 03.03.2014, recante l’approvazione del piano assunzionale per l’anno 2014 ed il piano triennale di programmazione dei fabbisogni 2014/2016, nella parte in cui, pur prevedendo la copertura di 1 posto di Avvocato categoria D, posizione economica D3, mediante mobilità orizzontale tra profili professionali nell’ambito della medesima categoria e posizione economica, non ha contemplato l’utilizzo della graduatoria approvata della procedura di mobilità espletata nel 2012;

– della determinazione dirigenziale n.9382 del 17.12.2014, con cui sono stati approvati gli atti della procedura di mobilità orizzontale tra profili professionali nell’ambito della medesima categoria e posizione economica per la copertura di un posto di “Avvocato, categoria D3”, è stata formulata la graduatoria finale e, per l’effetto, è stata proclamata vincitrice la dott.ssa Monica Gallo, prima classificata (atto impugnato con i Motivi Aggiunti di primo grado depositati in data 24 febbraio 2015);

– dei verbali della commissione esaminatrice n.1 del 31 ottobre 2014, n.2 del 04.11.2014, n.3 del 13 novembre 2014 e n. 4 del 05 dicembre 2014 (atto impugnato con i Motivi Aggiunti di primo grado depositati in data 24 febbraio 2015);

– della determinazione dirigenziale n. 7416 del 16.10.2014, di nomina della commissione esaminatrice (atto impugnato con motivi aggiunti depositati in data 24 febbraio 2015).

Il TAR ha rilevato sinteticamente che la pretesa azionata dalla ricorrente è quella allo scorrimento della graduatoria con il conseguente incardinamento nella qualifica di avvocato.

Secondo il tribunale si tratta di mobilità interna orizzontale, che esula dal novero dei concorsi pubblici latamente intesi e da quelle procedure di mobilità verticale comportanti un passaggio tra aree, e quindi un mutamento di categoria e posizione economica del soggetto interessato, per le quali la giurisprudenza ha ormai unanimemente riconosciuto la giurisdizione amministrativa.

Mancano in definitiva l’elemento novativo e quello costitutivo (del rapporto di lavoro), necessari e sufficienti a determinare l’assimilazione della procedura in questione a quelle concorsuali, ricadenti nella residuale area di giurisdizione del giudice amministrativo di cui al quarto comma dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Per il predetto tribunale, infine, gli atti impugnati che sono i presupposti della procedura in questione, anche se atti di macro-organizzazione, sono comunque sindacabili dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165-2001, in ossequio ai principi di concentrazione ed effettività della tutela giurisdizionale, di rilevanza costituzionale.

L’appellante contesta le conclusioni raggiunte dal tribunale ed ha chiesto la riforma di tale sentenza, insistendo per la sussistenza nel caso di specie della giurisdizione giudice amministrativo e per l’annullamento della sentenza stessa con rinvio al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.

Si sono costituiti in giudizio la Città metropolitana e la parte controinteressata, chiedendo il rigetto dell’appello.

All’udienza pubblica del 5 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

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L’INCREMENTO DEL FONDO SALARIO ACCESSORIO VA OPERATO A INIZIO ANNO – CORTE DEI CONTI LIGURIA DELIBERA N. 23/2016

L’art. 15, comma 5 del CCNL 1 aprile 1999, tuttora in vigore per la parte normativa, prevede la possibilità, per gli enti locali, di ampliare la parte variabile del fondo integrativo per il personale dipendente in caso di “attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti”. Pertanto, l’incremento della parte variabile del fondo presuppone necessariamente un preventivo, specifico, programma di nuovi servizi o di miglioramento di quelli esistenti, che abbiano una ricaduta positiva sui cittadini. Appare inevitabile che la scelta dei nuovi servizi, di competenza della Giunta comunale, debba essere fatta al massimo entro i primi mesi dell’esercizio, se non addirittura negli ultimi mesi dell’esercizio precedente, per evitare che si indichino ex post obiettivi già raggiunti, trasformando uno strumento di incentivazione della produttività e del merito in una non commendevole modalità di integrazione postuma dello stipendio del dipendente pubblico. il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa deve essere motivato con riferimento a criteri generali, in maniera specifica ed esauriente senza ricorrere a mere formule di stile e, soprattutto, con una durata tale da consentire al titolare della posizione un ragionevole margine di autonomia e discrezionalità, circostanza che pare escludersi in casi di rinnovi ogni quindici giorni od ogni mese, il più delle volte, peraltro, con efficacia retroattiva.

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SONO VALIDI I CONTRATTI DI CO.CO.CO STIPULATI PRIMA DEL 01.01.2017 ANCHE SE VANNO OLTRE TALE SCADENZA – CORTE DEI CONTI PIEMONTE DELIBERA N. 75/2016

I contratti di collaborazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni nel periodo di riordino della disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile e sino alla data del 31.12.2016 possono essere legittimamente stipulati, sempre che ricorrano tutti i presupposti di legittimità fissato nell’articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001.

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