PER INCREMENTARE IL FONDO DEL SALARIO ACCESSORIO OCCORRE L’AUTORIZZAZIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE – DELIBERA CORTE DEI CONTI LIGURIA N. 39/2016

Costituzione del fondo integrativo personale non dirigente – mancata attestazione del Nucleo di valutazione – Aumento del fondo integrativo retribuzione posizione e risultato personale dirigente – mancata attestazione sussistenza dei presupposti. Le risorse derivanti da specifiche operazioni di razionalizzazioni e/o di riorganizzazioni, ovvero destinate a premiare il conseguimento di obiettivi “sfidanti”, ai sensi dell’art. 15 CCNL 1 aprile 1999 non possono “consolidarsi” e cioè considerabili come aumento acquisito e permanente per le successive tornate contrattuali. La certificazione posta in essere dal soggetto competente, che può essere alternativamente il Nucleo di valutazione o il Servizio di controllo interno, svolge, al pari di tutte le funzioni di controllo preventivo – di legittimità o di merito –, condicio iuris di legittimità per l’inserimento delle relative somme nel fondo delle risorse decentrate, costituendo, in tal modo, una fattispecie unitaria a formazione progressiva che trova la sua prima fase nell’inserimento delle risorse nel fondo e si perfeziona con l’attestazione del Nucleo di Valutazione, o del Servizio di controllo interno, della sussistenza dei requisiti di legge e contrattuali. Il mancato perfezionamento del complesso procedimento implica l’impossibilità giuridica di considerare tali risorse presenti nel fondo e, quindi, la sua illegittimità. L’art. 17 CCNL 1 aprile del 1999 consente di remunerare, con le risorse integrative stanziate ai sensi dell’art. 15, comma 5 CCNL 1 aprile 1999, anche miglioramenti che si ripetono negli anni, purché significativi e visibili, nonché la remunerazione della produttività e delle indennità di turno. L’aumento del trattamento retributivo accessorio del personale dirigente, ai sensi dell’art. 26, comma 3 CCNL 23 dicembre 1999, non può dipendere da una decisione unilaterale dell’Amministrazione che decida di riconoscere rilevanza particolare ad alcune funzioni, sia pure all’esito di processi di riorganizzazione effettivamente avviati, occorrendo che nell’atto negoziale integrativo decentrato sia espressamente riconosciuta la sussistenza di tali processi, ovvero la presenza di nuovi servizi, precedentemente non attivati. Tale funzione è assolta dalla contrattazione decentrata integrativa, la quale viene a fungere da condicio iuris di legittimità per l’inserimento delle relative somme nel fondo. Non può essere consentito l’incremento del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigenziale mediante un generico richiamo alla sussistenza delle condizioni contenuto in una deliberazione di indirizzo in quanto occorre verificare, dirigente per dirigente, quanto siano effettivamente aumentate le competenze e responsabilità di una o più posizioni riorganizzate, al fine di evitare un aumento generalizzato delle medesime.

Link al documento: https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1467-21/04/2016-SRCLIG

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